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DISPOSIZIONI GENERALI  SULLE SUCCESSIONI

 

Reintegrazione della quota riservata ai legittimari


Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata  ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione  nei limiti della quota medesima.

Riduzione delle donazioni
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l`ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull`asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre.

Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d`inventario.

Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni  si riducono cominciando dall`ultima e risalendo via via alle anteriori.

Riduzione del legato o della donazione d`immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall`immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell`immobile un`eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l`immobile si deve lasciare per intero nell`eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l`eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l`immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l`immobile, purché il valore di esso non superi l`importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell`art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l`acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l`escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell`ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L`azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l`ordine di data delle alienazioni, cominciando dall`ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente può liberarsi dall`obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l`equivalente in danaro.

Condizioni per l`esercizio dell`azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l`eredità col beneficio d`inventario  non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all`eredità. Questa disposizione non si applica all`erede che ha accettato col beneficio d`inventario e che ne è decaduto.
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare  alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione  deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.


 

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