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Riduzione
delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto
poteva disporre sono soggette a riduzione nei
limiti della quota medesima.
Riduzione
delle donazioni
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto
poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota
medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei
beni di cui è stato disposto per testamento.
Determinazione
della porzione disponibile
Per determinare l`ammontare della quota di cui il defunto poteva
disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al
defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono
quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di
donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole
dettate negli artt. 747 e 750 e sull`asse così formato si calcola
la quota ii cui il defunto poteva disporre.
Soggetti
che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della
porzione di legittima non può essere domandata che dai
legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il
donante né con dichiarazione espressa, né prestando il loro
assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né
approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i
creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla
riduzione ha accettato con il beneficio d`inventario.
Modo
di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene
proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere
effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si
riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente
a integrare la quota riservata ai legittimari.
Modo
di ridurre le donazioni
Le donazioni si
riducono cominciando dall`ultima e risalendo via via alle
anteriori.
Riduzione
del legato o della donazione d`immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un
immobile, la riduzione si fa separando dall`immobile medesimo la
parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può
avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il
donatario ha nell`immobile un`eccedenza maggiore del quarto della
porzione disponibile, l`immobile si deve lasciare per intero
nell`eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della
porzione disponibile. Se l`eccedenza non supera il quarto, il
legatario o il donatario può ritenere tutto l`immobile,
compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere
tutto l`immobile, purché il valore di esso non superi l`importo
della porzione disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario.
Art.
561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi
da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può
averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell`art. 2652. La
stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici
registri.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda
giudiziale.
Insolvenza
del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai
suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può
essere richiesta contro l`acquirente, e il donatario è in tutto o
in parte insolvente, il valore della donazione che non si può
recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma
restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e
dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Azione
contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione
hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario,
premessa l`escussione dei beni del donatario, può chiedere ai
successivi acquirenti, nel modo e nell`ordine in cui si potrebbe
chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L`azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo
l`ordine di data delle alienazioni, cominciando dall`ultima.
Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la
restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli
effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente può liberarsi dall`obbligo di restituire in
natura le cose donate pagando l`equivalente in danaro.
Condizioni
per l`esercizio dell`azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l`eredità col beneficio
d`inventario non può
chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le
donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come
coeredi, ancorché abbiano rinunziato all`eredità. Questa
disposizione non si applica all`erede che ha accettato col
beneficio d`inventario e che ne è decaduto.
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di
donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla
sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo
che ne sia stato espressamente dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve
anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa
dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
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