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DISPOSIZIONI GENERALI  SULLE SUCCESSIONI

 

Come si legge la dichiarazione

 

Pag. 1 = sono indicati la data del decesso, i dati anagrafici del defunto, i dati del testamento, se non c'è si barra la casella Legge, e l'ammontare dell'asse ereditario


Pag. 2 = sono riportati il rapporto di parentela con il de cuius , l'albero genealogico e l'elenco degli allegati alla dichiarazione


Pag. 3, Quadro A = sono indicati, per ogni singolo erede, la relazione di parentela, i dati anagrafici ed il codice fiscale.


Pag. 4, Quadro B = sono indicati i dati catastali degli immobili caduti in successione


Pag. 5 a pag. 9 = non sono più utilizzate


Pagg. 10,11 e 12 = si trovano inserite le eventuali osservazioni.
 

Il notaio e/o il professionista, oltre a provvedere gli accertamenti catastali necessari, redigere la dichiarazione di successione, il prospetto di autoliquidazione delle imposte, il modello di pagamento di tasse imposte sanzioni ed altre entrate, e l'autocertificazione. Provvede poi a registrare la Dichiarazione presso l'Agenzia delle Entrate competente, predisponendo e presentando la voltura catastale.
 

Bisogna esibire i seguenti documenti:
- certificato di morte in carta semplice
- fotocopia dei codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi
- fotocopia di un documento di identità del defunto e di tutti gli eredi (assicurandosi che rechi la residenza attuale, altrimenti comunicarla)
- Occorre, inoltre, un'autocertificazione in carta semplice da cui risultino le generalità del defunto nonché la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi
 

Donazioni
L'imposta sulle donazioni è soppressa sia per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, sia per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.
Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione entro 20 o 60 giorni dalla data, a seconda che l'atto sia stato formato in Italia o all'estero.
Tuttavia - a differenza delle successioni - le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.
Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:
· coniuge;
· discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
· altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli;cugini).
Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Valgono in proposito le medesime considerazioni svolte per le successioni.
Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. E' quindi dovuta l'imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta.
L'importo della franchigia è elevato ad euro 516.456,90 per le persone con handicap riconosciuto grave.
Chi riceve più donazioni può fruire della franchigia una sola volta.
 

Agevolazioni
La riforma ha confermato l'applicazione delle agevolazioni già vigenti in tema di imposta sulle successioni e donazioni per gli atti di trasferimento a titolo gratuito inter vivos assoggettati ad imposta. Pertanto nel caso di successione o di donazione esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, se si ha diritto all'agevolazione 'prima casa' si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a euro 168,00 (invece del 2% e 1%). L'agevolazione prima casa spetta qualora in capo al beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno ad uno di essi), sussistano tutti i requisiti necessari per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni "prima casa".
Per le donazioni di "prima casa" soggette all'imposta di registro si applica l'aliquota agevolata del 3% unitamente alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

 

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