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Disposizioni generali
Accettazione pura e semplice e
accettazione col beneficio d`inventario
L`eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col
beneficio d`inventario.
L`accettazione col beneficio d`inventario può farsi nonostante
qualunque divieto del testatore.
Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli
interdetti, se non col beneficio d`inventario.
Eredità devolute a minori emancipati o
a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare
l`eredità, se non col beneficio d`inventario.
Eredità devolute a persone giuridiche
o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (1)
L`accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o
ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può
farsi che col beneficio d`inventario.
Il presente articolo non si applica alle società.
Note:
(1) Articolo sostituito dalla Legge 22 giugno 2000, n. 192.
Modi di accettazione
L`accettazione può essere espressa o tacita.
Accettazione espressa
L`accettazione e espressa quando, in un atto pubblico o in una
scrittura privata, il chiamato all`eredità ha dichiarato di
accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a
termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di
eredità.
Accettazione tacita
L`accettazione è tacita quando il chiamato all`eredità compie un
atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare
e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di
erede.
Donazione, vendita e cessione dei
diritti di successione
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato
all`eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo
o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa
accettazione dell`eredità.
Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso
corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati,
importa accettazione.
Trasmissione del diritto di
accettazione
Se il chiamato all`eredità muore senza averla accettata, il
diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d`accordo per accettare o rinunziare, colui
che accetta l`eredità acquista tutti i diritti e soggiace a
tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha
rinunziato.
La rinunzia all`eredità propria del trasmittente include
rinunzia all`eredità che al medesimo è devoluta.
Prescrizione
Il diritto di accettare l`eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell`apertura della successione e,
in caso d`istituzione condizionale, dal giorno in cui si
verifica la condizione.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata
accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente
il loro acquisto ereditario e venuto meno.
Fissazione di un termine per
l`accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l`autorità giudiziaria
fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta
o rinunzia all`eredità. Trascorso questo termine senza che abbia
fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di
accettare.
Impugnazione per violenza o dolo
L`accettazione dell`eredità si può impugnare quando e effetto di
violenza o di dolo.
L`azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata
la violenza o è stato scoperto il dolo.
Impugnazione per errore
L`accettazione dell`eredità non si può impugnare se è viziata da
errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva
notizia al tempo dell`accettazione, l`erede non è tenuto a
soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell`eredità,
o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta. Se
i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si
riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri
testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per
intero, contro di loro è data azione di regresso.
L`onere di provare il valore dell`eredità incombe all`erede.
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