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“PRINCIPALI NORME DI
TRASPARENZA”
I DIRITTI E GLI STRUMENTI DI TUTELA A FAVORE DELLA CLIENTELA
BANCARIA
Avviso riguardante la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari prevista dal decreto legislativo n.385/1993 (testo unico
bancario) e delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia.
L’avviso non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e
del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari disciplinata dal D.LGS. 58/1998 (testo unico finanza) e
dalle disposizioni della Consob
SEZIONE 1
DIRITTI DEL CLIENTE BANCARIO
Il Cliente ha diritto:
♦ di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
♦ di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati
e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa
sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici
dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle
principali
clausole contrattuali;
♦ qualora la banca si avvalga di tecniche di comunicazione a
distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su
supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo
Avviso ed i fogli informativi relativi all’operazione o al servizio
offerto;
♦ di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e
condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche
un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e
contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo
restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il
cliente) al la stipula del contratto;
♦ di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il
documento di sintesi;
♦ di ricevere comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti,
alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all’anno,
mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni
contrattuali:
♦ di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni
contrattuali;
♦ di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei
tassi, prezzi ed altre condizioni, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta ovvero dall’effettuazione delle altre
forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni
precedentemente praticate;
♦ di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia
della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli
ultimi dieci anni.
In particolare, per i contratti di credito al consumo1,
il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:
♦ di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza
penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri
oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se
contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del
capitale residuo;
♦ di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti
derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni
che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la
compensazione;
♦ nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che
abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro
quest’ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito
dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del
fornitore.
SEZIONE 2
NORME A TUTELA DEL CLIENTE BANCARIO
Sono a tutela del Cliente:
♦ l’obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi
normativamente stabiliti, a pena di nullità;
♦ l’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o
dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del
contratto, di consegnare al cliente copia di questo
Avviso e dei fogli informativi relativi all’operazione o servizio
offerto;
♦ l’obbligo di consegnare al cliente, prima della sottoscrizione di
titoli strutturati2 il relativo foglio informativo;
♦ l’obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima
dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
♦ l’obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni
altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di
credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
♦ l’approvazione specifica della clausola contrattuale che consente
di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse
ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
♦ l’approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali
sulla capitalizzazione degli interessi;
♦ la previsione, nei rapporti di conto corrente, della stessa
periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
♦ la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi,
prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei
fogli
informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite
applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge3;
♦ la previsione che gli interessi sui versamenti presso una banca di
denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni
bancari tratti sulla stessa succursale presso la qua le viene
effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno
in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del
prelevamento;
♦ nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la
previsione:
1. dell’importo massimo della commissione eventualmente da applicare
per il compimento di tali operazioni;
2. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei
rendimenti;
3. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la
banca deve osservare nell’attività di collocamento stessa.
In particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela
del Cliente, in qualità di consumatore:
♦ l’indicazione, nell’ambito della pubblicità e degli annunci
pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del
relativo periodo di validità;
♦ l’obbligo di indicare nei contratti: l’ammontare e le modalità del
finanziamento; il numero,
gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio
delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere
eventualmente modificato; l’importo e la causale degli oneri che
sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste;
le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non
incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali
previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
♦ l’obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l’acquisto
di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il
prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e
l’ammontare dell’eventuale acconto; le condizioni per il
trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della
proprietà non sia immediato;
♦ l’obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura
di credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di
credito: il massimale e l’eventuale scadenza del credito; il tasso
di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili
dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni
che possono determinare la modifica durante l’esecuzione del
contratto stesso; le modalità di recesso dal con tratto;
♦ l’applicazione delle disposizioni previste (dall’art. 1525 codice
civile4) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di
credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto
reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in
prestito.
SEZIONE 3
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE
CONTROVERSIE5
Questa Banca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaderisce all’Accordo per la
costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’Ombudsman
Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie
alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla
corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro
due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata AIR o consegnato
allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L’Ufficio reclami
evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i
servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.
Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi
tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora
sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso
all’Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la
risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la
decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può
presentare un ricorso all’Ombudsman Bancario, Organo collegiale
composto di 5 membri, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 46,
00186, Roma.
Il ricorso all’Ombudsman Bancario va presentato entro un anno
dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca,
mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del
contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera
raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando
ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere
ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia
alla banca sia al cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman Bancario sono
quelle di valore fino a € 10.000.
La decisione adottata è vincolante solo per la banca e non per il
consumatore.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici
transfrontalieri6: in questo caso però l’Ufficio reclami ha 30
giorni per evadere la richiesta del cliente.
Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del
ricorso all’Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse
modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che
abbiano
un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal
cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i
criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere
entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman bancario non priva il
cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque
momento, l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o
un collegio arbitrale.
1 Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca
accorda per l’acquisto di beni o servizi da parte di una persona
fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta (consumatore).
2 Per “titoli strutturati” si intendono quei titoli che incorporano
uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto
derivato.
3 In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli
interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni
ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni
attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e
condizioni, quelli
pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di
pubblicità nulla è dovuto).
4 Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella
vendita con riserva della proprietà): “Nonostante patto contrario,
il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte
del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il
compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate
successive”.
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