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L'ipoteca iscritta a
garanzia di un mutuo concesso da una banca o un altro operatore
finanziario impone ai suddetti di eseguire in automatico, una volta
ricevuto il pagamento a estinzione del mutuo, una comunicazione all'agenzia
del Territorio di avvenuta estinzione dell'ipoteca a seguito di
saldo del debito garantito (da inviare entro 30 giorni
dall'estinzione).
La sua cancellazione,
che avviene quindi d'ufficio, non è assoggettata al pagamento di
tributi.
L'ufficio dei registri immobiliari, ricevuta la comunicazione, deve
provvedere all'annotazione della comunicazione in un apposito
registro.
Chiarimenti operativi in
matera" Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e
la nascita di nuove imprese" introdotte dal DECRETO-LEGGE 31
gennaio 2007, n.7:
Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca
nei mutui immobiliari
1. Ai fini di cui all'articolo 2878,
n. 6), del codice civile,
se
il creditore e' soggetto
esercente attivita' bancaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto
di mutuo
si estingue automaticamente decorsi trenta
giorni dall'avvenuta
estinzione dell'obbligazione garantita, che viene
comunicata dal
creditore alla conservatoria e al debitore,
salvo che, ricorrendo
giustificato motivo ostativo, nella
medesima comunicazione il
creditore non abbia presentato
alla conservatoria apposita
dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta
quest'ultima
dichiarazione, il conservatore procede
d'ufficio entro il giorno
successivo alla sua annotazione
a margine dell'iscrizione
dell'ipoteca. Ai fini del presente
comma non e' necessaria
l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le
prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo
1418 del codice civile.
Inoltre, il procedimento semplificato di cancellazione è applicabile
solo a quelle totali, non anche alle restrizioni di ipoteca.
Come disciplinato dal provvedimento dell'Agenzia
del territorio del 25 maggio 2007, l'avvenuta estinzione
dell'obbligazione sarà comunicata dai creditori ai Servizi di
pubblicità immobiliare degli uffici provinciali.
La comunicazione avverrà con modalità telematiche, facoltativamente,
dal 15 ottobre prossimo (un successivo provvedimento stabilirà la
data a partire dalla quale sarà obbligatorio l'invio telematico);
nella prima fase, la trasmissione avverrà su supporto informatico,
mentre coloro che comunicheranno di essere impossibilitati per
ragioni tecnico-organizzative all'utilizzo di tale modalità potranno
presentare le comunicazioni in forma cartacea fino al 4 luglio.
Le informazioni inerenti le comunicazioni confluiranno in un nuovo
registro afferente i servizi ipotecari, istituito dal decreto
interdirigenziale del 23 maggio 2007.
La circolare n. 5/T puntualizza che "l'estinzione dell'obbligazione,
oltre a determinare l'estinzione dell'ipoteca sotto il profilo
sostanziale (cioè come garanzia reale dell'obbligazione), produce
anche l'estinzione della sua efficacia come iscrizione ipotecaria".
La cancellazione dell'ipoteca, pertanto, assume la funzione di
pubblicità notizia, con cui l'estinzione viene resa conoscibile nei
confronti dei terzi.
Trascorsi trenta giorni dalla estinzione dell'obbligazione, il
Conservatore provvede a cancellare l'ipoteca entro il giorno
successivo.
Il procedimento si conclude con l'annotazione a margine nell'elenco
in cui risulta registrata la relativa comunicazione della quietanza
attestante la data di estinzione dell'obbligazione.
Relativamente agli aspetti fiscali, l'Agenzia
del territorio sottolinea che, anche coerentemente con quanto
previsto dal decreto legge n. 7/2007 che esclude oneri per il
debitore, la cancellazione dell'ipoteca non è assoggettata a
tributi, in quanto la stessa avviene d'ufficio e indipendentemente
dalla redazione di un'apposita domanda di annotazione in quanto
riferita a un'ipoteca che ha già perso anche la sua efficacia
pubblicitaria.
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