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Cancellazione ipoteche

 

L'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo concesso da una banca o un altro operatore finanziario impone ai suddetti di eseguire in automatico, una volta ricevuto il pagamento a estinzione del mutuo, una comunicazione all'agenzia del Territorio di avvenuta estinzione dell'ipoteca a seguito di saldo del debito garantito (da inviare entro 30 giorni dall'estinzione).
 

La sua cancellazione, che avviene quindi d'ufficio, non è assoggettata al pagamento di tributi.

L'ufficio dei registri immobiliari, ricevuta la comunicazione, deve provvedere all'annotazione della comunicazione in un apposito registro.
 

Chiarimenti operativi in matera" Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese" introdotte dal DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7:

Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari

1. Ai  fini  di  cui  all'articolo  2878, n. 6),   del   codice   civile,  se
il  creditore   e'   soggetto   esercente  attivita'  bancaria,  l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da  contratto  di  mutuo
si estingue  automaticamente  decorsi  trenta  giorni  dall'avvenuta
estinzione dell'obbligazione garantita,  che  viene  comunicata  dal
creditore alla conservatoria  e  al  debitore,  salvo  che,  ricorrendo
giustificato  motivo   ostativo,  nella  medesima  comunicazione  il
creditore  non   abbia   presentato   alla    conservatoria   apposita
dichiarazione di  permanenza  dell'ipoteca.  Ricevuta  quest'ultima
dichiarazione,  il   conservatore   procede  d'ufficio  entro  il  giorno
successivo  alla   sua   annotazione    a    margine   dell'iscrizione
dell'ipoteca.  Ai  fini  del   presente   comma   non   e'  necessaria
l'autentica notarile.

2. A decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

Inoltre, il procedimento semplificato di cancellazione è applicabile solo a quelle totali, non anche alle restrizioni di ipoteca.

Come disciplinato dal provvedimento dell'Agenzia del territorio del 25 maggio 2007, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione sarà comunicata dai creditori ai Servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali.
La comunicazione avverrà con modalità telematiche, facoltativamente, dal 15 ottobre prossimo (un successivo provvedimento stabilirà la data a partire dalla quale sarà obbligatorio l'invio telematico); nella prima fase, la trasmissione avverrà su supporto informatico, mentre coloro che comunicheranno di essere impossibilitati per ragioni tecnico-organizzative all'utilizzo di tale modalità potranno presentare le comunicazioni in forma cartacea fino al 4 luglio.
Le informazioni inerenti le comunicazioni confluiranno in un nuovo registro afferente i servizi ipotecari, istituito dal decreto interdirigenziale del 23 maggio 2007.

La circolare n. 5/T puntualizza che "l'estinzione dell'obbligazione, oltre a determinare l'estinzione dell'ipoteca sotto il profilo sostanziale (cioè come garanzia reale dell'obbligazione), produce anche l'estinzione della sua efficacia come iscrizione ipotecaria". La cancellazione dell'ipoteca, pertanto, assume la funzione di pubblicità notizia, con cui l'estinzione viene resa conoscibile nei confronti dei terzi.
Trascorsi trenta giorni dalla estinzione dell'obbligazione, il Conservatore provvede a cancellare l'ipoteca entro il giorno successivo.
Il procedimento si conclude con l'annotazione a margine nell'elenco in cui risulta registrata la relativa comunicazione della quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione.

Relativamente agli aspetti fiscali, l'Agenzia del territorio sottolinea che, anche coerentemente con quanto previsto dal decreto legge n. 7/2007 che esclude oneri per il debitore, la cancellazione dell'ipoteca non è assoggettata a tributi, in quanto la stessa avviene d'ufficio e indipendentemente dalla redazione di un'apposita domanda di annotazione in quanto  riferita a un'ipoteca che ha già perso anche la sua efficacia pubblicitaria.

 

 

 

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