|
|
Home | Servizi | Annunci Immobiliari | Pubblicità | | Glossario | Articoli | Scadenze | FAQ | Contatti |
Per anatocismo,
s'intende la prassi bancaria in forza della quale vengono applicati
sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i c.d.
interessi composti (o interessi sugli interessi).
In pratica, gli interessi vengono dalla Banca conteggiati ogni
trimestre, esposti come "voce" nell'estratto conto, per finire
sommati al saldo debitore finale.
Così facendo, gli interessi "capitalizzati" nel trimestre precedente
producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta
interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via,
in una spirale senza fine.
Tale prassi è illegittima.
Le clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale
"prassi" (c.d. clausole anatocistiche) sono infatti nulle, perché in
violazione del divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 codice
civile.
Art. 1283 Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Tale norma da ultimo citata, espressamente dispone che "in mancanza
di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi
solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti da almeno sei mesi".
Non consta, infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di un uso
normativo consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice
civile, unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica
possa considerarsi valida.
Le Banche, del resto, non possono invocare in loro favore alcun
"uso" formatosi e consolidatosi dopo l'entrata in vigore del codice
civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi "contra legem"
non sono tollerati, come si desume agevolmente - ed a tacer d'altro
- dall'art. 1 delle preleggi sulle fonti del diritto e la loro
gerarchia.
La storia dell’anatocismo bancario
Il divieto dell’anatocismo (bancario e non) è sempre esistito nel
nostro ordinamento giuridico in virtù dell’art. 1283 del Codice
Civile.
Tuttavia le Banche agivano legittimamente quando applicavano la
sopraesposta metodologia di calcolo degli interessi sui conti
correnti, perché tale comportamento consuetudinario era stato
ampiamente avallato dalla giurisprudenza, almeno fino al momento in
cui ha preso il via tutto il processo di revisione interpretativa
delle norme riguardanti la fattispecie dell’anatocismo. Processo di
revisione culminato con la definitiva sentenza del 4 novembre 2004,
n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale
in sostanza si afferma l’illegittimità, anche per il passato, degli
addebiti bancari per anatocismo.
Prima di questa famosa sentenza c’era stato comunque l’art. 25 del
Decreto Legislativo n. 342/1999, comma 2, che, introducendo un nuovo
comma all’art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario),
ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un’apposita
delibera del Cicr (Comitato Interministeriale per il Credito e
Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi
sugli interessi (anatocismo), maturati nell’esercizio dell’attività
bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità sia nel
conteggio sui saldi passivi, sia su quelli attivi.
In sostanza, la volontà legislativa, trasfusa nel TUB, è nel senso
della non illegittimità del comportamento delle Banche qualora
queste provvedano a liquidare periodicamente non solo gli interessi
maturati a loro favore, ma anche quelli a credito del correntista. È
sufficiente il riconoscimento di questa reciprocità di trattamento e
quindi la contabilizzazione sul conto corrente di eventuali
interessi a credito della clientela, per essere in regola con le
norme legislative disciplinanti il complesso fenomeno
dell’anatocismo.
Il sigillo ufficiale al suddetto nuovo corso in tema di calcolo
degli interessi bancari è stato poi apposto dalla sentenza del Cicr
emanata il 9 febbraio 2000, la quale ha definitivamente fissato il
momento di decorrenza dell’obbligo, a carico delle Banche, di
riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli
interessi. Questo momento è venuto quindi a coincidere con la
liquidazione del 30 giugno 2000 e vedremo quanto questa data sia
di grandissima rilevanza ai fini del ricalcolo degli interessi
anatocistici.
|
Cerca per tag |
| annunci | mutui |
| tassi | annunci immobiliari | articoli |
| casa | compravendita | impresa |
| prestiti | successioni | banche |
| link | economia | meteo |
| regioni | news | |
| vedere | strumenti | casa |
| locazione | portabilità | napoli |
| risorse | acquisto della casa | info |
| fag | catasto on line |
![]() |
|
Condominio: guida alle principali regole condominiali |
| vademecum del condominio | amministratore | antenne |
| ascensore | assemblee condominiali | autorimesse |
| canne fumarie | citofono | condono edilizio |
| conduttore | coniugi(separazione dei beni) | cortile |
| danni | decoro | architettonico |
| disinfestazione | distanze legali | documentazione contabile |
| facciata | fascicolo del fabbricato | finestre |
| fognatura fondazioni | fosse biologiche | frontalini |
| giardino | grondaie | immissioni |
| ingressi | innovazioni | lastrico solare |
| locali comuni | locazione parti comuni | morosità |
| muri | parcheggi | parti comuni |
| passi carrai | perimetro edificio | pertinenze |
| piscina condominiale | portineria | regolamento condominiale |
| rifiuti | riscaldamento | scale |
| soffitti e solai | sottotetto | spese di pulizia |
| suolo e sottosuolo | supercondominio | tabella millesimale |
| terrazza | tetto | tributi |
| usucapione | usufrutto | verande |
| verbale di assemblea | volte | voto |
![]() |
| Più informazioni sulla casa |
| Risorse |
|
|
| Compravendita |
| Mutui |
|
|
| Glossario |
| Strumenti |
Sponsor Links |