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Portabilita'' del mutuo; surrogazione

 
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'' economiche e la nascita di nuove imprese.
 
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
 
Art. 8.
Portabilita'' del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri
contratti di finanziamento bancario, la non esigibilita'' del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l''esercizio della facolta'' di cui all''articolo 1202 del codice civile.
2. Nell''ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L''annotamento di surrogazione puo'' essere richiesto al conservatore senza formalita'', allegando copia autentica dell''atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. E'' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il
debitore l''esercizio della facolta'' di surrogazione di cui al
comma 1.
4. La surrogazione per volonta'' del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l''acquisto della prima casa.

 

 

 

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