caseper.it                        

Home Servizi | Annunci Immobiliari  | Pubblicità  |  | Glossario  | Articoli  | Scadenze | FAQ | Contatti

15 Voli
DISPOSIZIONI GENERALI  SULLE SUCCESSIONI

 

Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede


Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell`erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l`hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell`erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie  sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l`hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell`erede.

Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l`hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

Cessazione della separazione
L`erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione  per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.

Termine per l`esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall`apertura della successione.

Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell`aperta successione, il quale ordina l`inventario, se non e ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall`erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d`ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l`iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L`iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell`erede, se è conosciuto, e dichiarando che l`iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l`erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche (2808 e seguenti

 

<<indietro