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Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell`erede
assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei
creditori di lui e dei legatari che l`hanno esercitata, a
preferenza dei creditori dell`erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari
che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che
l`hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri
dell`erede.
Separazione contro i legatari di
specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche
rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.
Rapporti tra creditori separatisti e
non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione
hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei
creditori e dei legatari che non l`hanno esercitata, quando il
valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato
sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non
separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti
possono concorrere con coloro che hanno esercitato la
separazione; ma, se parte del patrimonio non e stata separata,
il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per
determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e
quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e
ai legatari non separatisti.
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i
creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche
accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori
non separatisti di fronte ai legatari separatisti.
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.
Cessazione della separazione
L`erede può impedire o far cessare la separazione pagando i
creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di
quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a
termine, oppure è contestato.
Termine per l`esercizio del diritto
alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il
termine di tre mesi dall`apertura della successione.
Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita
mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo
dell`aperta successione, il quale ordina l`inventario, se non e
ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la
conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall`erede, il diritto alla
separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.