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Nomina
del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l`eredità e non e nel
possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si
e aperta la successione, su istanza delle persone interessate o
anche d`ufficio, nomina un curatore dell`eredità.
Il
decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e
pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della
provincia e iscritto nel registro delle successioni.
Obblighi
del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all`inventario dell`eredità, a
esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze
proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso
le casse postali o presso un istituto di credito designato dal
tribunale il danaro che si trova nell`eredità o si ritrae dalla
vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto
della propria amministrazione.
Pagamento
dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e
dei legati, previa autorizzazione del tribunale.
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il
curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere
alla liquidazione dell`eredità secondo le norme degli artt. 498 e
seguenti (att. 134-2).
Inventario,
amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che
riguardano l`inventario, l`amministrazione e il rendimento di
conti da parte dell`erede con beneficio d`inventario, sono comuni
al curatore dell`eredità giacente, esclusa la limitazione della
responsabilità per colpa.
Cessazione
della curatela per accettazione dell`eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l`eredità è stata
accettata.