caseper.it                 

sito ottimizzato per Internet Explorer   

Home Servizi | Annunci Immobiliari  | Pubblicità  |  | Glossario  | Articoli  | Scadenze | FAQ | Contatti

15 Voli
DISPOSIZIONI GENERALI  SULLE SUCCESSIONI

 

Eredità giacente

Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l`eredità e non e nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d`ufficio, nomina un curatore dell`eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

 

Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all`inventario dell`eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell`eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

 

Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell`eredità secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).

Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l`inventario, l`amministrazione e il rendimento di conti da parte dell`erede con beneficio d`inventario, sono comuni al curatore dell`eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

Cessazione della curatela per accettazione dell`eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l`eredità è stata accettata.


<<indietro