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Riserva
a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo quanto disposto dall`art. 542, se il genitore lascia un
figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà
del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da
dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le
circostanze personali e patrimoniali.
Riserva
a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma
ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del
patrimonio.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall`art. 569.
Riserva
a favore del coniuge
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio
dell`altro coniuge, salve le disposizioni dell`art. 542 per il
caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono
riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà
del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione
disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il
rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente
sulla quota riservata ai figli.
Concorso
di coniuge e figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o
naturale a
quest`ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro
terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge
spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra
tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti
uguali.
Concorso
di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli
naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge , a quest`ultimo è
riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall`art. 569.
Riserva
a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell`art.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio
se al momento dell`apertura della successione godeva degli
alimenti a carico del coniuge deceduto. L`assegno è commisurato
alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi
legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della
prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica
nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i
coniugi.
Divieto
di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota
spettante ai legittimari, salva l`applicazione delle norme
contenute nel titolo IV di questo libro (733 e seguenti).
Lascito
eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita
vitalizia il cui
reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari,
ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o
di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione
o di abbandonare la
nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il
legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la
qualità di erede.
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha
disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la
disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l`accordo di tutti perché la
disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell`usufrutto, della
rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Legato
in sostituzione di legittima
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della
legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di
chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia
inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di
erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha
espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere
il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione
indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della
legittima spettante al legittimario, per l`eccedenza il legato
grava sulla disponibile.
Donazione
e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all`eredità, quando non si ha
rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o
conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata
espressa dispensa dall`imputazione , se per integrare la legittima
spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni
testamentarie o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le
assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non
sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse
l`eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a
quest`ultimo.