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Accettazione col beneficio
d`inventario
L`accettazione col beneficio d`inventario si fa mediante
dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del
tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e
inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso
tribunale.
Entro un mese dall`inserzione, la dichiarazione deve essere
trascritta, a cura del cancelliere, presso l`ufficio dei
registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la
successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall`inventario,
nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Se l`inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro
deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se l`inventario è fatto dopo la dichiarazione, l`ufficiale
pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far
inserire nel registro l`annotazione della data in cui esso è
stato compiuto.
Chiamato all`eredità che è nel
possesso di beni
Il chiamato all`eredità, quando a qualsiasi titolo e nel
possesso di beni ereditari, deve fare l`inventario entro tre
mesi dal giorno dell`apertura della successione o della notizia
della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato
ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal
tribunale del luogo in cui si e aperta la successione una
proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre
mesi.
Trascorso tale termine senza che l`inventario sia stato
compiuto, il chiamato all`eredità è considerato erede puro e
semplice.
Compiuto l`inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la
dichiarazione a norma dell`art. 484 ha un termine di quaranta
giorni da quello del compimento dell`inventario medesimo, per
deliberare se accetta o rinunzia all`eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e
semplice.
Poteri
Durante i termini stabiliti dall`articolo precedente per fare
l`inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare
i poteri indicati nell`art. 460, può stare in giudizio come
convenuto per rappresentare l`eredità.
Se non compare, l`autorità giudiziaria nomina un curatore
all`eredità affinche la rappresenti in giudizio.
Chiamato all`eredità che non è nel
possesso di beni
Il chiamato all`eredità, che non è nel possesso di beni
ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio
d`inventario, fino a che il diritto di accettare non e
prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l`inventario nel
termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga
accordata dall`autorità giudiziaria a norma dell`art. 485; in
mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l`inventario non preceduto da dichiarazione
d`accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni
successivi al compimento dell`inventario; in mancanza, il
chiamato perde il diritto di accettare l`eredità.
Dichiarazione in caso di termine
fissato dall`autorità giudiziaria
Il chiamato all`eredità che non è nel possesso di beni
ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma
dell`art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche
l`inventario; se fa la dichiarazione e non l`inventario, è
considerato erede puro e semplice.
L`autorità giudiziaria può accordare una dilazione.
Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s`intendono
decaduti dal beneficio d`inventario, se non al compimento di un
anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d`interdizione
o d`inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano
conformati alle norme della presente sezione.
Effetti del beneficio d`inventario
L`effetto del beneficio d`inventario consiste nel tener distinto
il patrimonio del defunto da quello dell`erede.
Conseguentemente:
l) l`erede conserva verso l`eredità tutti i diritti e tutti gli
obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono
estinti per effetto della morte;
2) l`erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell`eredità e i legatari hanno preferenza sul
patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell`erede. Essi
però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni,
secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono
conservare questa preferenza anche nel caso che l`erede decada
dal beneficio d`inventario o vi rinunzi.
Responsabilità dell`erede
nell`amministrazione
L`erede con beneficio d`inventario non risponde
dell`amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.
Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l`erede
deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili
compresi nell`inventario, per i frutti degli immobili e per il
prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori
ipotecari.
Alienazione dei beni ereditari senza
autorizzazione
L`erede decade dal beneficio d`inventario, se aliena o sottopone
a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a
questi beni senza l`autorizzazione scritte dal codice di
procedura civile.
Per i beni mobili l`autorizzazione non è necessaria trascorsi
cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio
d`inventario.
Omissioni o infedeltà nell`inventario
Dal beneficio d`inventario decade l`erede che ha omesso in mala
fede di denunziare nell`inventario beni appartenenti all`eredità,
o che ha denunziato in mala fede, nell`inventario stesso,
passività non esistenti.
Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell`art. 484 o
dall`annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che
l`inventario sia posteriore alla dichiarazione, l`erede, quando
creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende
promuovere la liquidazione a norma dell`art. 503, paga i
creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro
diritti di poziorità.
Esaurito l`asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti
hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché
di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del
valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell`ultimo
pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
Rendimento del conto
L`erede ha l`obbligo di rendere conto della sua amministrazione
ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un
termine all`erede.
Mora nel rendimento del conto
L`erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni,
se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto
e non ha ancora soddisfatto a quest`obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al
pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle
somme di cui è debitore.
Liquidazione dell`eredità in caso di
opposizione
Qualora entro il termine indicato nell`art. 495 gli sia stata
notificata opposizione da parte di creditori o di legatari,
l`erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla
liquidazione dell`eredità nell`interesse di tutti i creditori e
legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese
dalla notificazione dell`opposizione, deve, a mezzo di un notaio
del luogo dell`aperta successione , invitare i creditori e i
legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio
stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di
credito.
L`invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari
dei quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel
foglio degli annunzi legali della provincia.
Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le
dichiarazioni di credito, l`erede provvede, con l`assistenza del
notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare
alle alienazioni necessarie. Se l`alienazione ha per oggetto
beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si
estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a
che l`acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal
giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati
nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.
L`erede forma, sempre con l`assistenza del notaio, lo stato di
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi
diritti di prelazione . Essi sono preferiti ai legatari. Tra i
creditori non aventi diritto a prelazione l`attivo ereditario è
ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere
nella liquidazione anche l`oggetto di un legato di specie, sulla
somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario
di specie è preferito agli altri legatari.
Termine per la liquidazione
L`autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o
legatari, può assegnare un termine all`erede per liquidare le
attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
Reclami
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con
raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio
o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto
dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa
pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in
giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l`erede deve
soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato
medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l`erede.
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il
pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano
cauzione.
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione
contro l`erede solo nei limiti della somma che residua dopo il
pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di
graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno
in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato
la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito
sia anteriormente prescritto.
Liquidazione promossa dall`erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari,
l`erede può valersi della procedura di liquidazione prevista
dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non
impedisce all`erede di valersi .di questa procedura.
Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d`inventario, ciascuno può
promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi
al notaio nel termine che questi ha stabilito per la
dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono
rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Decadenza dal beneficio
L`erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme
stabilite dall`art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato
di graduazione nel termine stabilito dall`art. 500, decade dal
beneficio d`inventario.
Parimenti decade dal beneficio d`inventario l`erede che, nel
caso previsto dall`art. 503 dopo l`invito ai creditori di
presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima
che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il
termine che gli è stato prefisso a norma dell`art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a
favore di creditori privilegiati o ipotecari.
In ogni caso la decadenza dal beneficio d`inventario può essere
fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell`art.
498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza
dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in
corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei
creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in
base allo stato di graduazione previsto dall`art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il
beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia
reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai
fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad
assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell`invito ai creditori previsto
dal terzo comma dell`art. 498 e sospeso il decorso
degl`interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia
hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli
interessi sugli eventuali residui.
Rilascio dei beni ai creditori e ai
legatari
L`erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito
per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto
ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni
ereditari a favore dei creditori e dei legatari.
A tal fine l`erede deve, nelle forme indicate dall`art. 498,
dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il
domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di
rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine
alla trascrizione, e trascriverla presso gli uffici dei registri
immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari
e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio,
gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall`erede
sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.
L`erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le
norme dell`articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta
liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo
dell`aperta successione, su istanza dell`erede o di uno dei
creditori o legatari, o anche d`ufficio, nomina un curatore,
perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt.
498 e seguenti.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni.
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e
soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di
graduazione, spettano all`erede, salva l`azione dei creditori e
legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal
terzo comma dell`art. 502.
Liquidazione proseguita su istanza dei
creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le
dichiarazioni di credito, l`erede incorre nella decadenza dal
beneficio d`inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la
fa valere, il tribunale del luogo dell`aperta successione, su
istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l`erede e
coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può
nominare un curatore con l`incarico di provvedere alla
liquidazione dell`eredità secondo le norme degli artt. 499 e
seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal
beneficio non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni, annotato a margine della trascrizione, e trascritto
negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano
gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i
beni mobili.
L`erede perde l`amministrazione dei beni ed è tenuto a
consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l`erede
compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono
senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.
Accettazione o inventario fatti da uno
dei chiamati
L`accettazione con beneficio d`inventario fatta da uno dei
chiamati giova a tutti gli altri, anche se l`inventario è
compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la
dichiarazione.
Spese
Le spese dell`apposizione dei sigilli, dell`inventario e di ogni
altro atto dipendente dall`accettazione con beneficio
d`inventario sono a carico dell`eredità.