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Legge 7 marzo 2001, n. 62
"Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni e disciplinadel prodotto editoriale)
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si
intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi
compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque,alla diffusione di informazioni presso
il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la
radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che
riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i
prodotti destinati
esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia
presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo
spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico,
realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente
opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto
d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di
utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale
cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i
mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui
all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto
editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e
contraddistinto da una testata, costituente elemento
identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli
obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del
1948.
Art. 2.
(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in
materia di trasparenza)
1. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è
riservato alle persone fisiche, nonchè alle società costituite
nella forma della
società in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o
cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale,
esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto,
anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva
comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonchè
le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste
ultime»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono
essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni
o a responsabilità limitata, purchè la partecipazione di
controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a
società direttamente controllate da persone fisiche.
Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonchè dell’ottavo
comma del presente articolo.
Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione
d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249»;
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: «o estere » sono
soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare
l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso
di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti
non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio
dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono
cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono
fatte salve le disposizioni derivanti da accordi
internazionali».
Art. 3.
(Modalità di erogazione delle provvidenze in favore
dell’editoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge l’importo di 2 miliardi
di lire previsto per i contributi di cui all’articolo 26, primo
comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano
attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate
edite in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea è
concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui
documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi
alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate
teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi
relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere,
o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di
destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del
contributo i costi relativi a testate il cui contenuto
redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello
dell’edizione diffusa nella città italiana presso il cui
tribunale sono registrate. L’ammontare complessivo del
contributo di cui al presente comma non può superare lire 4
miliardi annue.
Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande
presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito
tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie
stampate e diffuse nei suddetti Paesi.
Capo II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 4.
(Tipologie di interventi nel settore editoriale)
1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le
agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonchè il
credito di imposta di cui all’articolo 8.
Art. 5.
(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore
editoriale)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per l’informazione e l’editoria, fino
all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è
finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi
sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati
da soggetti autorizzati all’attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale
fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell’1 per cento
trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio concesso, le
somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le
somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge esistenti sul fondo di cui all’articolo 29 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della
corresponsione dei contributi in conto interessi per le
concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi
dell’articolo 6, o valutativa,
ai sensi dell’articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica
degli impianti, con particolare riferimento all’installazione e
potenziamento della rete informatica, anche in connessione
all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei
satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione
professionale. I progetti sono presentati dalle imprese
partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e
commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con
il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto
canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli
articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l’importo dei
contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se
effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in
conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese
che, nell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda per l’accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato
non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5
per cento a quelle impegnate in progetti di particolare
rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la
diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero.
Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti
volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le
imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di
poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente
articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa
in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel
progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma
dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976, n. 902, nonchè le spese previste per il
fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40
per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La
predetta percentuale del 90 per centoè elevata al 100 per cento
per le cooperative di cui all’articolo 6 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche
alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero di cui
all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria aventi
sede in uno Stato appartenente all’Unione europea.
10. L’ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli
interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo, calcolati
al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso
di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è
riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le
parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere
dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata la spesa di
lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per
il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo
le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1
a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate
disposizioni attuative della presente legge.
Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di
presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di
attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei
contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti,
gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie,
l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al
comma 4 dell’articolo 7, il procedimento di decadenza dai
benefìci, le modalità di verifica finale della corrispondenza
degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità
economica, nonchè dell’inerenza degli investimenti stessi alle
finalità del progetto.
14. All’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei
contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge
provvede, fino all’attuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque
titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Procedura automatica)
1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si
provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti
che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di
lire;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai
benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell’anno
antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono
comunicati l’ammontare delle risorse disponibili per la
concessione dei contributi ed il termine massimo di
presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla
base della sola verifica della completezza e regolarità delle
domande medesime e della relativa documentazione, secondo
l’ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate
nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente.
La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza
delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di
insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare
integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita
proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha
luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno
successivo a quello di presentazione delle ultime domande che
hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal
beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione
delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli
interessi, calcolati ai sensi all’articolo 9, comma 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla
realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi
delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli
impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonchè la
perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo
albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza
degli investimenti alla finalità del progetto, nonchè la
congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in
corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate
dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Tenuto conto
della tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può
essere effettuata la corresponsione del contributo in un’unica
soluzione, scontando al valore attuale, al momento
dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di
interessi.
Art. 7.
(Procedura valutativa)
1. Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si
provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti
o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente
le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente l’importo di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione
preventiva
dell’istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque,
essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30
miliardi;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai
benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni
antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di
presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse
disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e
dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai
fini della concessione del contributo.
3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 1, attengono
alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso,
alla coerenza degli
strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La
validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa è
valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese
previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli
obiettivi di sviluppo aziendale.
4. L’ammissione al contributo di cui al presente articolo è
disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito
con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’ articolo 5, comma 13. La composizione
del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza
delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle
emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori,
dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento
del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del
decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma è
soppresso il Comitato di cui all’articolo 32 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in
corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate
dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Dalla prima
quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non
inferiore al 10 per cento dell’agevolazione concessa, la cui
erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza
della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della
documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della
tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può
essere effettuata la
corresponsione del contributo in un’unica soluzione, con sconto
degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al
comma 5. È, in ogni caso, consentita l’erogazione, a titolo di
anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50
per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla
somma da erogare.
Art. 8.
(Credito di imposta)
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che
effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al
comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello
Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento
del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in
cui l’investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro
periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta
di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili,
destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti
editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici,
libri e simili, nonchè prodotti editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva
riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento
e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti
di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione,
magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture
periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle
imprese di radiodiffusione nonchè il processo di trasformazione
delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e
ricezione
digitale;
2) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da una
o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche
che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica
delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più
delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione
di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o
mezzi robotizzati,
gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo
di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico;
4) la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche o di
sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al
disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della
documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al
ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti
lavorati, nonchè al sistema gestionale, organizzativo e
commerciale;
5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi per
l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai
numeri 2), 3) e 4);
6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio
delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai
numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del
reddito imponibile, può essere fatto valere anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il
diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante;
l’eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di
imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle finanze, sentito il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, sono determinate le modalità di attuazione
del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di
monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l’attendibilità
e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al
comma 2, nonchè specifiche cause di revoca
totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni.
Art. 9.
(Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di
elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività
culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi,
con riferimento ai
contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell’attività di
produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti
editoriali di elevato valore culturale, nonchè per la loro
diffusione all’estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare
prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e
commercializzazione di prodotti editoriali italiani all’estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchè i
criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei
contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro per i beni e le attività culturali d’intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti
attinenti alla diffusione all’estero dei prodotti editoriali
italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le
attività culturali conferisce alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo
istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per l’apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni
comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita
al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione
residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la
ristrutturazione di librerie o per l’apertura di nuove librerie,
caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla
specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da
formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle
risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a
decorrere dall’anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000
milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 10.
(Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura)
1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro
e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di
favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e
private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti
massimi di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni.
Art. 11.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul
territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o
dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta
sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito
allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da
chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo
effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per
cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a
tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità
formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche
parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle
opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente
a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la
pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano
trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla
libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute
nell’ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell’ambito di attività di commercio
elettronico.
4. Salva l’applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un
prezzo effettivo che può oscillare tra l’80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli
articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di
formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o
di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi
opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può
essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le
compongono.
6. Salva l’applicazione dell’articolo 153 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 27, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo
scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può
superare il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in
difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3,
e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente
articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle
sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono
attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le
attività culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, nonchè la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con proprio decreto può provvedere alla ulteriore
individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche
modificando l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di
vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del
prezzo fisso.
Capo III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 12.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale)
1. All’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n.
675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità
previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai
pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di
giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate
nella norma citata.»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le
procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti
di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per
periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori
complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali
periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge
20 maggio 1975, n. 164».
Art. 13.
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. L’articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito
dal seguente:
«Art. 36. – (Risoluzione del rapporto di lavoro). – 1. I
dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per le quali sia
stata dichiarata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di
crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento
di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine
del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo
35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine
rapporto, ad una indennità pari all’indennità di mancato
preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro
mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma
sono esonerati dall’obbligo del preavviso
in caso di dimissioni».
Art. 14.
(Esodo e prepensionamento)
1. L’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito
dal seguente:
«Art. 37. – (Esodo e prepensionamento). – 1. Ai lavoratori di
cui ai precedenti articoli, con l’esclusione dei dipendenti
delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di
optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di
cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del
trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle
condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti
trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di
unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far
valere nella assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi
mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui,
rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base
dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3
anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il
trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili
d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a
35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di
agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al
numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo
anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno
diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a
carico dell’INPGI medesimo del requisito contributivo previsto
dal secondo comma dell’articolo 4 del regolamento adottato
dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio
1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n.
234 del 6 ottobre 1995.
2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui alla
lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni.
Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età,
l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non
superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e
l’età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità
del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a
fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di
pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di
forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I
contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi
all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono
riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai
dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma
pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota
contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che
si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della
pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore
interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa
integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella
contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per
il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al
presente articolo con la retribuzione si applicano le norme
relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è
compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione
contro la disoccupazione».
2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo,
dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in
vigore
antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del
presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti
dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo
articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle
causali di intervento di cui all’articolo 35 della medesima
legge n. 416 del 1981.
Art. 15.
(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei
giornalisti)
1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la
mobilità e la
riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva
l’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e
l’editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare
interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da
imprese editrici di periodici, nonchè da agenzie di stampa a
diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal
rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese
di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui
al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una
anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono
concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano
riqualificare la propria preparazione professionale per
indirizzarsi all’attività informativa nel settore dei nuovi mass
media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti
di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di
categoria, diretti a favorire l’esodo volontario dei giornalisti
dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al
prepensionamento ai sensi dell’articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come sostituito dall’articolo 14 della presente
legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a
diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della
categoria di appartenenza;
c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di
categoria, per il collocamento all’esterno, anche al di fuori
del settore dell’informazione, dei giornalisti dipendenti.
L’intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento
del costo certificato del progetto.
È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove
occasioni di lavoro proposte nell’ambito del progetto, una
indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare
minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere
dall’anno 2001 e fino all’anno 2005, è autorizzata la spesa
massima di lire 8,5 miliardi annue.
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 16.
(Semplificazioni)
1. I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori
di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati
dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per
l’inizio delle pubblicazioni.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in lire 32,7 miliardi per l’anno 2001, in lire 62,1
miliardi per l’anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l’anno
2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l’anno 2001,
lire 41,6 miliardi per l’anno 2002 e lire 36 miliardi per l’anno
2003, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire
9,5 miliardi per l’anno 2001, lire 20,5 miliardi per l’anno 2002
e lire 53,5 miliardi per l’anno 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto,ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica
per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 18.
(Modifica all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
è sostituito dai seguenti:
«2. A decorrere dal 1º gennaio 2002, i contributi di cui al
comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare
non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa
stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle
imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di
quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative
editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo
153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno
tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno precedente a quello di
riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non
superino il 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa
risultanti dal bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di
distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei
contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata
pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le
testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali.
Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione
l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale
quella cui almeno l’80 per cento della diffusione complessiva è
concentrata in una sola regione;
f) le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al
presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con
altre testate;
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si
riferiscono i contributi alla certificazione di una società di
revisione scelta tra
quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non
inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani,
senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura,
prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione
dall’anno di riferimento dei contributi.
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa
stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali
quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro
che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa
stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese,
ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le
imprese beneficiarie non
editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di
cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque,
non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi
gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi
all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del
comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione
da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato
in cui ha sede l’impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si
applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche
ivi comprese quelle di cui all’articolo 52 della legge 5 agosto
1981, n. 416».
Art. 19.
(Interventi a sostegno della lettura nelle scuole)
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di
vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche,
di prodotti editoriali
da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati
nell’ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il
vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti
editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli
studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali
quotidiani nelle scuole».
Art. 20.
(Disposizione finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si
applicano l’ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore
antecedentemente alle modifiche apportate dall’articolo 18 della
presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell’articolo 3 della
medesima legge.
Art. 21.
(Disposizione transitoria e abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l’obbligo
del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per
l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani
e l’espressione di un parere su tali tirature da parte della
commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54.
Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento
della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi
previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n.
416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo
del comma 2 dell’articolo 5 della presente legge.
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