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Vademecum del condominio-aNTENNE

Il diritto all’istallazione

I proprietari dell’edificio non possono opporsi alla istallazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, quindi il diritto di istallazione sul tetto o lastrico dell’edificio spetta a ciascun occupante di unità immobiliari dell’edificio.

I condomini di un edificio hanno il diritto di passare attraverso l’appartamento di un altro condomino al fine di poter istallare un’antenna televisiva sul tetto purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest’ultimo.

Per quanto riguarda le spese relative all’istallazione, alla manutenzione e alla riparazione dell’antenna comune le spese vanno ripartite in parti uguali, in ragione del numero di allacciamento posti in ciascuna proprietà esclusiva e non già per quote millesimali.

La delibera assembleare con la quale si decide di dotare l’antenna degli impianti di ricezione di nuovi canali o nuove forme di emissione TV, non va considerata innovazione, bensì modificazione della cosa comune.

Tale delibera deve essere adottata con le maggioranze ordinarie e tenendo conto dei solai millesimi e numero dei condomini le cui proprietà esclusive sono allacciate all’impianto.

Se non si ottengono le maggioranze ordinarie,ciò significa che la modificazione non si può fare: i consenzienti possono avvalersi autonomamente dell’art. 1102c.c., attuando la modificazione a sole loro spese con esonero dalla spesa degli altri condomini.

Se un condomino, la cui proprietà non è allacciata all’impianto, desidera allacciarsi , può farlo senza autorizzazione né indennità , ove risulti chiaramente dal regolamento di condominio che la comproprietà dell’impianto spetta a tutti i condomini.

Se al contrario, risulta che l’impianto è una comunione separata, egli dovrà essere autorizzato dall’assemblea all’allacciamento, con il versamento di un eventuale indennizzo.

Antenna privata

L’istallazione di un’antenna TV privata non richiede autorizzazione, neppure nel caso di passaggio degli installatori o dei fili su parti comuni o su parti esclusive di altri condomini.

Antenna parabolica

L’antenna parabolica può essere istallata nelle parti di proprietà esclusiva purché non le leda il decoro architettonico dell’edificio.

E’ possibile istallarla nelle parti comuni, purché non venga impedito lo stesso agli altri condomini,

quindi il singolo può installare la parabolica sulla terrazza condominiale (o su un lastrico di uso escluso) purché non occupi interamento lo spazio.



 

 

 

 

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