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TERRAZZA
Ad uso comune
E' un lastrico a copertura dell’edificio, accessibile.
Appartiene all'intero condominio, salvo che il titolo lo attribuisca a uno o più condomini in proprietà esclusiva. Le esclusività dell’uso non è indice di proprietà.
Le spese di manutenzione e di ricostruzione si ripartiscono tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà. Se il condominio ha più corpi di fabbrica, le spese sono carico del gruppo di condomini che ne tre utilizzo.
Se il suo uso non è comune a tutti, quelli che ne hanno l''uso esclusivo sono tenuti a contribuire per 1/3 della spese, mentre gli altri 2/3 sono a carico di tutti condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve, in proporzione ai millesimi di proprietà.
Qualora una terrazza sia livello di un appartamento e assolva alla duplice funzione di copertura degli ambienti sottostanti e di Qualora una terrazza sia superfide di calpestio ad uso esclusivo dell''appartamento cui accede, è di proprietà esclusiva del proprietario dell''appartamentodi cui è completamento.
Egli è responsabile dei danni che possono derivare alle unità sottostanti per mancata manutenzione.
La manutenzione e la ricostruzione sono a carico del proprietario esclusivo, con rivalsa dei 2/3 della spesa che gravano su tutti i condomini, o su quelli della parte di edificio interessata in base ai millesimi di proprietà.