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Sottotetto

 

SOTTOTETTO

Nel condominio di edifici, qualora il lastrico solare risulti di proprietà comune ai sensi dell''art. 1117 c.c., la nuova copertura dell''edificio ed il risultante sottotetto realizzati dal proprietario dell''ultimo piano appartengono al condominio e pertanto il primo non ne può validamente disporre unitamente all'appartamento di sua proprietà e quali sue pertinenze. CASSAZIONE CIVILE sez. II, 28 aprile 1999, n. 4266 (Riv. notariato 1999, 1592).

Il sottotetto di un edificio condominiale può essere considerato pertinenza dell'appartamento all'ultimo piano, ad esso direttamente sottostante, se ha l'esclusiva funzione di intercapedine coibente per il medesimo, e non anche se le sue caratteristiche, dimensioni e funzioni evidenzino l''utilizzazione o anche la sola utilizzabilità del medesimo da parte di tutti i condomini. In quest''ultimo caso, infatti, salvo che risulti il contrario dal titolo, deve presumersi che esso rientri tra le parti comuni dell''edificio, ai sensi dell''art. 1117 c.c., in ragione dell''oggettiva destinazione all''uso e al godimento collettivi. CASSAZIONE CIVILE sez. II, 4 dicembre 1999, n. 13555 (Arch. locazioni 2000, 133).

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