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Soffitti e solai

 

SOFFITTI E SOLAI


Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Art. 1125 c.c. "Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dei due piani l''uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto".

Con l''art. 1125 c.c. il legislatore ha inteso regolare la ripartizione delle spese relative alle opere per la manutenzione e ricostruzione di quelle parti dell''edificio che dividono orizzontalmente le singole proprietà. Il codice civile divide in tre parti l’insieme delle opere che separano un

  • La prima parte, comprendente ogni tipo di pavimentazione del piano superiore (piastrelle, parquet, marmi ecc.), è di proprietà esclusiva del condomino che se ne serve, e pertanto restano totalmente a suo carico le spese di manutenzione e sostituzione dei materiali impiegati;

  • la seconda, formata dall''intonaco, dalla tinteggiatura, da eventuali decorazioni e stucchi, destinata a esclusivo godimento del proprietario del piano di sotto, deve essere interamente pagata da quest''ultimo;

  • la terza è composta da quelle strutture intermedie tra le altre due parti, che permettono al tempo stesso di sostenere il piano superiore e di coprire i locali sottostanti: le spese relative a detta proprietà saranno divise in parti uguali tra i proprietari dei due piani poiché servono a entrambi in pari misura. Questa struttura portante deve considerarsi comune ai due condomini dei piani l''un l''altro sovrastanti.

Le spese

Tra le spese cui si riferisce l''art. 1125 c.c. vanno comprese quelle relative a opere complementari alle volte, soffitti e solai come quelle di rifacimento dei muri nei quali quelle parti si innestano e quelle per le travi che sostengono la struttura.

Le spese vanno evidentemente ripartite secondo il disposto dell''art.1125 c.c. unicamente quando si riferiscono a lavori determinati da ordinaria manutenzione o da altre cause imputabili ai due condomini interessati.Se detti esborsi si rendono necessari per lo svolgimento di opere che riguardano tutto il condominio andranno divisi in base all''art.1123 c.c. (e cioè per quote millesimali di proprietà)

Lo stesso discorso vale naturalmente nel caso in cui i danni siano prodotti da uno dei condomini che sarà tenuto a ripararli completamente a sue spese.

Derogabilità della norma

Anche l''art.1125 c.c. è norma derogabile dalla volontà delle parti.

In questo caso per parti non s''intendono tutti i partecipanti al condominio o la maggioranza di essi, ma solo i due condomini interessati ripartizione che potranno scegliere di comune accordo la soluzione migliore.

E'' possibile infatti che soltanto uno dei due abbia interesse al rifacimento del soffitto (per esempio, per sostenere fra un carico superiore) e sia disposto ad assumersi completamente il relativo onere economico o la maggior parte di esso.