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FRONTALINI
Per “frontalino" s''intende il rivestimento del fronte della soletta dei balconi di un edificio.
Si ritiene che la sua natura di bene comune, in quanto destinato all'uso comune a norma del comma 3 dell''art. 1117 c.c. oppure di pertinenza a ornamento dell'appartamento di proprietà esclusiva ove i balconi sono siti, deve essere accertata in base al criterio della sua precisa e prevalente funzione in rapporto all''appartamento di proprietà esclusiva e alla struttura e caratteristica dell'intero edificio.
Il principio seguito dalla giurisprudenza è quindi quello per cui le spese di manutenzione relative al frontalino devono gravare su tutti i condomini, secondo i principi generali previsti dall''art. 1123 c.c., dal momento che si tratta di un elemento della struttura esterna del balcone destinato a garantire l’integrità architettonica dell’edificio come componente della facciata.
Più precisamente, è stato rilevato che gli elementi verticali dei balconi, soprattutto quando si tratta di edifici moderni nei quali i balconi incolonnati e allineati secondo un preciso disegno architettonico rappresentano il tratto ornamentale essenziale della facciata, devono essere considerati parti integranti della facciata e componenti del bene del decoro dell''edificio; fra tali elementi, le cui spese di riparazione devono quindi essere suddivise fra tutti i condomini, rientrano insieme ai frontalini anche le piantane e le fasce marcapiano.