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FACCIATA
La facciata di un edificio condominiale è di proprietà comune: ciascun condomino può apportarvi modificazioni in corrispondenza della sua proprietà, purché non venga menomato l'aspetto architettonico o il decoro stesso dell'edificio e non limiti agli altri condomini i diritti di affacciarsi o di goderne.
Con le stesse limitazioni, ciascun condominio può servirsi, nel proprio interesse, del muro comune.
Gli ornamenti della facciata sono elementi estetici che valorizzano l’intero edificio e pertanto sono di interesse comune
Il rifacimento della facciata è opera che deve essere approvata dall'assemblea che è sovrana.
Diversa è l'ipotesi in cui la facciata sia in condizioni fatiscenti da provocare danni a terzi.
In questa tassativa ipotesi i condomini interessati possono rivolgersi all'Autorità giudiziaria perché questa ordini l'intervento, il quale coinvolgerà tutti i condomini, anche i dissenzienti .