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La domanda di arretramento di un edificio condominiale per violazione delle distanze legali deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini, sì che, se invece è proposta soltanto nei confronti di alcuni di essi e dell''amministratore del condominio, unitamente alla richiesta di misure cautelari per il denunciato pericolo di distacchi del rivestimento del fabbricato, e nel corso del medesimo giudizio di primo grado, verificatisi questi ultimi, e ordinato ai convenuti di eliminare lo stato di pericolo, l'attore propone altresì domanda di risarcimento dei conseguenti danni, la nullità, dichiarata dal giudice di appello, della sentenza non definitiva di condanna all'arretramento di parti comuni dell'edificio perché emessa a contraddittorio non integro, determina la nullità anche degli atti successivi di prosecuzione del giudizio sulla domanda risarcitoria, nullità che peraltro deriva anche dalla connessione di tale domanda alla richiesta di interventi urgenti implicanti opere di ristrutturazione e consolidamento del fabbricato non rientranti nell'ordinaria manutenzione di esso e quindi nelle attribuzioni sostanziali e processuali dell'amministratore del condominio, e perciò da proporre anch''essa nei confronti di tutti i condomini (Cass. Civ. Sez. II 18 marzo 1999, n. 2884, in Giust. Civ. Mass. 1999, 603)
Al mancato rispetto delle distanze legali nella messa a dimora degli alberi, consegue la condanna all'estirpazione, indipendentemente dall''allegazione di un danno, in quanto alla condanna non osta il fatto che gli alberi interessati appartengano a specie protette da leggi regionali, sia perché la legislazione regionale, a differenza degli artt. 892 ed 894 c.c., non pone una disciplina particolare in materia di distanze, sia perché la regione stessa è intervenuta a precisare con legge di interpretazione autentica (l. reg. Umbria n. 49 del 1987) che il divieto di abbattimento comprende anche gli alberi infissi a distanza inferiore a quella indicata dall''art. 892 c.c. (Tribunale di Perugia 4 febbraio 1999, in Rass. Giur. Umbra 1999, 412)