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certificato di agibilità

Documento rilasciato dal comune in cui si trova l’immobile, obbligatorio dall’anno 1934 ( TU delle leggi in sanatarie R:D: 27/10/1934 n. 1265 ) limitatamente a finalità igienico sanitarie. Con il D.P.R. 425 del 22/04/94 detto certificato assume valenza anche ai fini della conformità urbanistica dell’opera realizzata ( se è successiva al 1 gennaio 1995 ) in quanto viene richiesta al direttore dei lavori una specifica dichiarazione di conformità rispetto al progetto approvato oltre l’avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti.

Il nuovo TU Edilizia, con l’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 e s.m.i., unifica le diverse procedure regolate dalla legislazione previdente ed individua così il certificato di agibilità:

- attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio enegetico degli edifici e degli impianti stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa;

- il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di cui al punto precedente ( entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento ). LA mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzionee amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro;

- alla domanda pert il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione al catasto, redatta in conformità alle

- disposizioni dell’art.6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 e s.m.i.;

- Il nuovo TU Edilizia con l’art. 25 definisce la procedura per il rilascio del certificato di agibilità, unificando le diverse procedure regolate dalla legislazione precedente.

Il responsabile dell’ufficio competente entro 30 giorni dalla richiesta della domanda completa o della documentazione integrativa richiesta rilascia il certificati di agibilità.

Trascorsi 30 giorni senza che il comune abbia rilasciato il certificato, l’istanza si intende accettata qualora sia stato rilasciato il parere dell’ASL ( quando questo parere non possa essere sostituito da autocertificazione).

In caso di autocertificazione il termine per la formulazione del silenzio assenso è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda completa o della documentazione integrativa.

 

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