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Provvedimento del direttore del 10/06/2008  

Protocollo n. 91610 /2008


Approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (mod. FAS), da presentare ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1.1 E’ approvato il formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (mod. FAS), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97.

1.2 Il formulario di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito di impresa che intendono prenotare il diritto alla fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.3 Il formulario di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, riguardante i dati identificativi del soggetto richiedente, dal quadro A, contenente i dati dell’investimento agevolabile e del credito d’imposta, e dal quadro B relativo ai dati riepilogativi e alla descrizione del progetto d’investimento.

2. Reperibilità del modello.

2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lostesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del
presente provvedimento.


2.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

2.4 E’ consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

3. Modalità e termini di presentazione del formulario.

3.1 Il formulario di cui al punto 1. è presentato all’Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2 Il formulario, redatto sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentato nei termini di seguito indicati:
- per i progetti di investimento gia' avviati alla data del 2 giugno 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008 alle ore 24.00 del 13 luglio 2008;
- per i progetti di investimento avviati successivamente alla data del 2 giugno 2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008.

3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “CREDITOFAS”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 12 giugno 2008.

3.4 E’ fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del formulario predisposto con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. Il formulario, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato
della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.

3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione del formulario di cui al punto 1.

Motivazioni


L’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.


Per fruire del credito d’imposta i soggetti interessati, in conformità a quanto indicato al punto 19 della Decisione C (2008) 380 cor del 25 gennaio 2008 con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto, devono presentare all’Agenzia delle
entrate un formulario contenente i dati del progetto d’investimento agevolabile.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, l’invio del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta ed in particolare:
- per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia' avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 97 del 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del formulario;
- per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 97 del 2008, la prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta è successiva rispetto a quella riservata ai progetti d’investimento avviati prima della predetta data.

Inoltre, il comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 97 del 2008 ha previsto che il provvedimento con il quale il Direttore dell’Agenzia delle entrate approva il formulario è adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ed
entro tre giorni dalla predetta data è attivata la procedura telematica per la trasmissione del formulario.
In attuazione delle sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento, con il quale viene approvato il formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (mod. FAS), con le relative istruzioni.
Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato “CREDITOFAS”, che sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 12 giugno 2008.
Il termine iniziale di presentazione del formulario, redatto sul modello approvato con il presente provvedimento, è stabilito al 13 giugno 2008, così come disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2008.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.


Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.


Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni;
Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive
modificazioni.


Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 giugno 2008

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA F.F.
F.to Villiam Rossi

 

 

 

 

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