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Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97
Istruzioni Per La Compilazione
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Premessa
L’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea. Con Decisione C (2008) 380 cor del 25 gennaio 2008 la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d’investimento iniziale avviati dal 1° gennaio 2007 e realizzati entro il 31 dicembre 2013.
Oggetto dell’agevolazione sono i beni strumentali nuovi, espressamente elencati nel comma 273 dell’art. 1 della finanziaria 2007, consistenti in: macchinari, impianti, attrezzature varie, brevetti e, limitatamente alle piccole e medie imprese, programmi informatici.
Per fruire del credito d’imposta i soggetti interessati, in conformità a quanto indicato al punto 19 della predetta Decisione, devono presentare all’Agenzia delle entrate un formulario contenente i dati del progetto d’investimento agevolabile.
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, l’invio del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d’imposta ed in particolare:
– per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia’ avviati entro il 2 giugno 2008 (prima, cioè, della data di entrata in vigore del decreto legge n. 97/2008) il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura per la trasmissione del formulario;
– per i progetti di investimento avviati a partire dal 3 giugno 2008, la prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta è successiva rispetto a quella riservata ai progetti d’investimento avviati prima della predetta data.
Inoltre, con riferimento ai progetti d’investimento avviati successivamente alla data del 2 giugno 2008, il comma 3 dell’articolo 2 del citato decreto legge ha previsto che le spese agevolabili, esposte nel formulario, debbano essere sostenute, a pena di decadenza, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell’anno di accoglimento e al 60 per cento nell’anno successivo. L’utilizzo del credito d’imposta e’ consentito, fatta salva l’ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine previsto per il sostenimento delle spese agevolabili e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell’anno di accoglimento e, per la residua parte, nell’anno successivo.
L’Agenzia delle entrate esamina i formulari secondo l’ordine cronologico di presentazione degli stessi e comunica ai soggetti interessati telematicamente e con procedura automatizzata il nulla-osta alla fruizione del credito d’imposta nell’esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, negli esercizi successivi. Ai soggetti che hanno presentato il formulario relativo a progetti avviati successivamente al 2 giugno 2008, il nulla-osta è rilasciato entro 30 giorni dalla data della comunicazione attestante l’accoglimento della prenotazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi; l’eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’investimento è realizzato.
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Soggetti tenuti alla presentazione del formulario
Il formulario deve essere presentato dai soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione di cui aicommi da 271 a 279 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007.
Il presente formulario può essere utilizzato per comunicare i
dati relativi sia a progetti d’investimento già avviati entro il
2 giugno 2008 sia a progetti avviati successivamente alla
predetta data, tenendo presente che per ciascun progetto
unitario d’investimento deve essere presentato un distinto
formulario.
Beneficiari del credito d’imposta sono tutti i soggetti titolari
di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica
assunta, inclusi quindi anche gli enti non commerciali
relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata,
che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture
produttive
situate nelle aree elencate in premessa.
Per quanto concerne il settore agricolo, il credito d’imposta è
riconosciuto - nel rispetto degli “Orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale” - alle
attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE, nei soli casi in
cui tali attività non siano esercitate da imprenditori agricoli
come definiti all’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
Le imprese operanti nel settore della pesca potranno fruire del
credito d’imposta solo dopo che la Commissione europea avrà
positivamente valutato l’estensione dell’agevolazione al
predetto settore disposta dall’articolo 15, comma 1-bis, del
decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
Sono esclusi dal beneficio, ai sensi del comma 275 dell’articolo
1 della legge finanziaria 2007, i soggetti che operano nei
settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche,
come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2007-2013, nonché nei settori dell’industria carbonifera,
creditizio, finanziario e assicurativo. Sono, altresì, escluse
le imprese in difficoltà finanziaria secondo la definizione
degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE
C
244 del 1° ottobre 2004).
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Reperibilità del formulario
Il formulario è reperibile in formato elettronico sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere
prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a
condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello
approvato, e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato
prelevato, nonché gli estremi del relativo provvedimento di
approvazione.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata
in colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri
tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la
leggibilità del modello nel tempo.
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Modalità e termini di presentazione del formulario
Il formulario deve essere presentato al Centro operativo di
Pescara dell’Agenzia delle entrate esclusivamente
in via telematica, utilizzando il presente modello, nei termini
di seguito riportati:
– per i progetti di investimento gia’ avviati alla data del 2
giugno 2008, il formulario deve essere
presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10.00
del 13 giugno 2008 alle ore 24.00 del 13 luglio 2008;
– per i progetti di investimento avviati successivamente alla
data del 2 giugno 2008, il formulario può essere presentato a
partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008.
Si segnala che in caso di “grande progetto di investimento”, un
esemplare del formulario deve essere inviato anche al Ministero
dello Sviluppo economico - Dipartimento per la Competitività -
Direzione Generale per la Politica Industriale - Ufficio XIII
Politiche industriali comunitarie (Via Molise 2 – 00187 Roma),
al fine di assicurare il rispetto della specifica disciplina
comunitaria. La presentazione del formulario al Ministero dello
Sviluppo Economico può avvenire anche successivamente a quella
effettuata al Centro operativo di Pescara.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario può
essere eseguita:
direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle
entrate; tramite una società del gruppo, qualora il richiedente
appartenga ad un gruppo societario.
Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società
controllante e le società controllate. Si considerano
controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute
dall’ente o società controllante o tramite altra società
controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per
cento del capitale;
tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3,
del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni
(professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri
soggetti).
La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il
servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale
servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da
parte di tutti gli altri soggetti.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari
abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati
e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al
richiedente, contestualmente alla ricezione del formulario o
all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,
l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle
entrate i dati in esso contenuti. La data di tale impegno,
unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario ed
all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata
nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”
posto nel frontespizio del formulario.
L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al beneficiario un
esemplare del formulario i cui dati sono stati trasmessi in via
telematica, redatto su modello conforme a quello approvato,
unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle
entrate attestante l’avvenuta presentazione. Si ricorda che il
formulario si considera presentato nel giorno in cui si è
conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle
entrate e la prova della presentazione è data dalla
comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta
l’avvenuto ricevimento.
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare la documentazione
sopra citata, previa sottoscrizione del formulario a conferma
dei dati ivi indicati.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario è
effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “CREDITOFAS”,
reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel
sito
www.agenziaentrate.gov.it.
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Compilazione del formulario
Il formulario è composto dal frontespizio e dai quadri A e B.
Il frontespizio è costituito da due pagine: la prima contenente
l’informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda
contenente i dati identificativi dell’impresa beneficiaria, le
dichiarazioni che la stessa è tenuta a rilasciare in ordine al
possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni previste
per fruire del credito d’imposta nonché la sottoscrizione del
formulario da parte del soggetto beneficiario.
Il quadro A contiene i dati relativi all’ubicazione della
struttura produttiva destinataria dell’investimento e alla
tipologia e ammontate dei beni strumentali ammissibili
all’agevolazione.
Il quadro B contiene i dati riepilogativi ed una sezione, da
compilare in forma libera, riservata alla descrizione del
progetto di investimento agevolabile.
Tutti gli importi da indicare nel formulario vanno espressi in
euro, con arrotondamento all’unità, secondo il criterio
matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o
superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51
diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.:
55,49 diventa 55).
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Avvio progetto
Deve essere indicato, barrando la relativa casella, se il
progetto d’investimento per il quale è presentato il formulario
è stato già avviato entro il 2 giugno 2008 ovvero è avviato
successivamente alla predetta data.
Nel campo “Data avvio progetto” deve essere indicata la data di
avvio dell’investimento, risultante da atti o documenti che
diano prova certa dell’inizio del progetto d’investimento.
Codice fiscale
Deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa
beneficiaria.
Codice attività
Deve essere indicato il codice dell’attività svolta dall’impresa
beneficiaria, che può essere desunto dalla vigente
classificazione delle attività economiche disponibile sul sito
internet
www.agenziaentrate.gov.it.
Dimensione impresa
Barrare la casella corrispondente alla dimensione dell’impresa,
così come definita nella Raccomandazione della Commissione
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con decreto del
Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. In
particolare, barrare una delle caselle GI, MI, PI se trattasi,
rispettivamente, di grande impresa, media impresa o piccola
impresa.
Settore agricolo
Barrare la casella qualora l’impresa svolga attività di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di
cui all’allegato I del Trattato CE.Compilazione del formulario
Si rammenta che beneficiano del credito d’imposta le imprese
operanti nella trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli solo se le stesse non rivestono la
qualifica di imprenditori agricoli, così come definiti dall’art.
1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Discipline specifiche
La casella deve essere barrata dalle imprese operanti in settori
soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa quella
relativa ai grandi progetti di investimento, per le quali
l’applicazione del beneficio è espressamente subordinata alle
condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette
discipline dell’Unione europea e alla preventiva autorizzazione
della Commissione europea, ove prescritta.
Ad esempio, devono barrare la presente casella le imprese che
svolgono la loro attività nel settore dei trasporti.
Dati relativi alle persone fisiche
Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il
cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di
nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita
all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune va
riportato solo lo Stato estero di nascita.
Inoltre, devono essere indicati i dati relativi alla residenza
anagrafica ovvero al domicilio fiscale, se quest’ultimo è
diverso dalla residenza anagrafica.
Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la
denominazione o la ragione sociale risultante dall’atto
costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza
abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve
essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società
accomandita semplice).
Il codice corrispondente alla “natura giuridica” dell’impresa
beneficiaria, da indicare nella apposita casella, deve essere
desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la
compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili
alla data di presentazione del formulario e pubblicati sul sito
internet
www.agenziaentrate.gov.it. Devono, inoltre, essere indicati
i dati relativi alla sede legale e, per i soggetti il cui
domicilio fiscale
non coincide con la sede legale, vanno riportati anche quelli
del domicilio fiscale.
Residenza / Sede legale / Domicilio fiscale
Devono essere riportati: il comune (senza alcuna abbreviazione),
la sigla della provincia (per Roma:RM), il codice di avviamento
postale, il codice catastale del comune, la tipologia,
l’indirizzo,
il numero civico e la frazione.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel
campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco presente
nell’Appendice alle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo
1,
disponibile alla data di presentazione del formulario e
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it.
Soggetti non residenti
Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel
territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione,
devono essere indicati, nei campi relativi alla sede legale, i
dati della sede estera
e, negli spazi relativi al domicilio fiscale, i dati della sede
della stabile organizzazione.
Vanno inoltre compilati i campi relativi allo “Stato estero di
residenza”, al “Codice Stato estero” ed al “Codice di
identificazione fiscale estero”.
Il “Codice Stato estero” va desunto dall’elenco dei paesi esteri
riportato nell’Appendice alle istruzioni del modello di
dichiarazione UNICO PF, primo fascicolo, UNICO SC o UNICO ENC,
disponibile
alla data di presentazione del formulario e pubblicato sul sito
internet
www.agenziaentrate.gov.it.
Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla normativa e/o
dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione
rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, da un’Autorità
amministrativa
dello Stato estero.
Dati relativi al rappresentante firmatario del formulario
Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale
dell’impresa beneficiaria o, in mancanza, a chi ne ha
l’amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale
che sottoscrive il formulario e, nell’ipotesi in cui il
rappresentante legale dell’impresa beneficiaria sia una società,
va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima.
Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere
desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la
compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili
alla data di presentazione del formulario e pubblicati sul sito
internet
www.agenziaentrate.gov.it.
Referente da contattare
Devono essere indicati il cognome e nome del referente
incaricato a fornire chiarimenti o ulteriori informazioni in
ordine al progetto d’investimento.
Recapiti
Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l’indirizzo di posta
elettronica dell’impresa beneficiaria.
Dichiarazioni dell’impresa beneficiaria
Con la sottoscrizione del formulario, il beneficiario dichiara:
– di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1,
commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– che l’agevolazione non verrà combinata con aiuti agli
investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale
calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo
stesso progetto di investimento iniziale;
– che l’agevolazione non è e non sarà cumulata con il sostegno
“de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto
i medesimi costi ammissibili;
– di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è
avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni
comunicazione inerente il formulario.
Nell’ipotesi in cui il progetto d’investimento per il quale è
presentato il formulario sia un “grande progetto d’investimento”
l’impresa deve dichiarare, barrando la relativa casella, se ha
già presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un
esemplare del presente formulario ovvero se lo presenterà
successivamente.
Nel caso di impresa operante nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, la stessa deve
attestare che il progetto di investimento iniziale è coerente e
conforme al Piano di Sviluppo Rurale approvato dalla Regione
interessata.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente
determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea
Per fruire del credito d’imposta, i beneficiari devono
presentare, per effetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma
1223, della legge n. 296 del 2006, una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà,
attestando di non aver mai ricevuto ovvero di aver ricevuto e
successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti di Stato riconosciuti illegali o incompatibili con il
mercato
comune dalla Commissione europea. A tal fine, i predetti
soggetti, anteriormente all’invio del formulario, devono
trasmettere all’Agenzia delle Entrate la “dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti
di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea”
approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
194 del 22 agosto 2007, secondo le modalità indicate nel
predetto provvedimento.
Si segnala che sono esonerati da tale adempimento i soggetti
che, per fruire di agevolazioni fiscali diverse da quella cui si
riferisce il formulario, hanno già trasmesso all’Agenzia delle
Entrate la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
In merito alla compilazione del riquadro, si precisa che la
casella “dichiara di aver presentato” deve essere barrata dai
soggetti che, all’atto della trasmissione del formulario, hanno
già ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione di
avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, mentre la casella “dichiara di presentare” va
barrata dai soggetti che, pur avendo trasmesso la predetta
dichiarazione, non hanno ancora ricevuto detta comunicazione.
Richiesta di rinuncia al credito d’imposta
Nell’ipotesi in cui l’impresa per qualsiasi motivo (es. errori
commessi nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per
fruire dell’agevolazione o nella compilazione del formulario)
intenda annullare gli effetti di un formulario
precedentemente inviato, deve presentare apposita rinuncia,
utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare
solamente il frontespizio (i quadri A e B non
vanno compilati), riportando nell’apposito campo il numero di
protocollo attribuito dal servizio telematico al formulario
presentato.
Si evidenzia che, in caso di rinuncia, il soggetto perde ogni
diritto derivante dal formulario precedentemente inviato,
compreso l’ordine cronologico acquisito con la presentazione del
medesimo;
conseguentemente, un successivo formulario assumerà il nuovo
ordine cronologico assegnato automaticamente in via telematica
in relazione alla data ed all’ora della sua trasmissione.
Impegno alla presentazione telematica
Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già
precisato al precedente paragrafo “Modalità e termini di
presentazione del formulario”.
_______________________________________________________
Nel quadro devono essere indicati per ciascuna struttura
produttiva i dati dell’investimento agevolabile,
distintamente per anno di realizzazione, tipologia di costi/beni
e ammontare dell’investimento e del credito d’imposta.
Si precisa che qualora il progetto unitario d’investimento venga
realizzato in più strutture produttive per ciascuna di esse deve
essere compilato un distinto quadro A, previa numerazione
progressiva da apporre nella casella “mod. n.” posta in alto a
destra.
_______________________________________________________
SEZIONE I
Ubicazione della struttura produttiva
Nella presente sezione devono essere indicati i dati
relativi all’ubicazione della struttura produttiva cui è
destinato il progetto di investimento agevolabile. In
particolare, occorre indicare: il comune (senza alcuna
abbreviazione), la sigla della provincia, il codice di
avviamento postale, il codice regione, la tipologia ( via,
piazza, ecc), l’indirizzo, il numero civico e la frazione. Il
“codice regione” è desumibile dalla tabella allegata al modello
di dichiarazione Unico PF, primo fascicolo, disponibile alla
data di presentazione del formulario e pubblicato sul sito
internet
www.agenziaentrate.gov.it.
La casella “Territorio” va compilata qualora la struttura
produttiva sia ubicata in una delle aree ammissibili agli aiuti
a norma dell’art. 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato CE,
delle regioni Abruzzo
e Molise. In particolare, indicare:
– il codice “1”, nel caso in cui la struttura produttiva
sia ubicata in una delle aree ammissibili agli aiuti
a norma dell’art. 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato CE,
diversa da quelle cosiddette “phasing out”;
– il codice “2”, nel caso in cui la struttura produttiva
sia ubicata in una delle aree ammissibili alla deroga,
cosiddette “phasing out”. Si segnala che dette aree sono ammesse
ad aiuti di Stato solo
per il periodo 2007 e 2008.
Le aree ammissibili alle deroghe ai sensi dell’art. 87,
paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE, sono individuate
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2007-2013, approvata
con Decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor.
del 28 novembre 2007.
L’elenco dettagliato delle aree ammissibili e dei relativi
massimali di intensità di aiuto è consultabile
al seguente indirizzo:
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp.
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SEZIONE II
Tipologia e ammontare dei beni strumentali
nuovi e crediti d’imposta
Nella presente sezione va indicato l’ammontare dell’investimento
agevolabile e del relativo credito, distintamente per tipologia
di beni e per anno di sostenimento dei costi.
Per i progetti d’investimento avviati entro il 2 giugno 2008, i
soggetti beneficiari, potendo pianificare la realizzazione
dell’investimento nell’intero periodo agevolato 2007-2013,
possono compilare tutte le annualità presenti nel modello.
Per i progetti d’investimento avviati a partire dal 3 giugno
2008, invece, attesi i limiti temporali e quantitativi relativi
al sostenimento delle spese agevolabili, introdotti a pena di
decadenza dal comma 3 dell’articolo 2 del citato decreto legge
n. 97 del 2008, i soggetti beneficiari possono pianificare
l’investimento nell’arco di un triennio e, pertanto, possono
compilare un numero massimo di tre riquadri. Inoltre, atteso che
nell’anno di accoglimento della prenotazione deve essere
sostenuto almeno il 20 per cento delle spese agevolabili e
nell’anno successivo almeno il 60 per cento delle predette
spese, qualora il beneficiario intenda pianificare
l’investimento in un periodo di due o tre anni lo stesso è
tenuto a ripartire i relativi costi in misura non inferiore alle
predette percentuali. In
tal caso dovrà compilare un numero di riquadri corrispondenti
alla pianificazione prescelta ed indicare nel primo riquadro,
relativo all’anno di accoglimento della prenotazione, un importo
non inferiore al 20 per cento delle spese e nel secondo
riquadro, relativo all’anno successivo, un importo non inferiore
al 40 per cento. Ciò al fine di rispettare nel biennio le misure
minime previste dalla norma (20% del 1° anno + 40% del 2° anno =
60 %). Ovviamente, il beneficiario potrà pur sempre indicare
maggiori e/o diverse percentuali d’investimento, fermo restando
il rispetto delle predette misure minime (ad esempio: 30% del 1°
anno + 30% del 2° anno; 40% del 1° anno + 50% del 2° anno; 50%
del 1° anno + 10% del 2° anno).
Il credito d’imposta compete esclusivamente per le acquisizioni
di beni strumentali nuovi materiali ed immateriali,
ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del
TUIR. In particolare,
il comma 273 della legge finanziaria 2007 restringe l’ambito dei
beni agevolabili alle seguenti categorie:
– macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed
attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato
patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell’art. 2424 del codice civile, destinati a strutture
produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali oggetto dell’agevolazione;
– programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa, limitatamente
alle piccole e medie imprese;
– brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività
svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come
definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti
in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo
d’imposta.
Nella determinazione dell’investimento agevolabile i beni nuovi
sono assunti al costo di acquisto o di costruzione. Per quanto
concerne le acquisizioni mediante contratto di locazione
finanziaria, si ricorda che, in conformità a quanto previsto
dagli orientamenti comunitari, il contratto deve avere la forma
di leasing finanziario e contemplare l’acquisto del bene alla
scadenza del contratto di locazione.
L’ammontare dell’investimento ammissibile all’agevolazione è
dato, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna struttura
produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di beni
nuovi, appartenenti alle categorie ammesse, al netto degli
ammortamenti dedotti relativi a beni delle medesime categorie,
già appartenenti alla struttura produttiva nella quale si
effettua il nuovo investimento.
Nei righi da A2 a A6, occorre indicare:
– nella colonna 1, il costo di acquisto o di costruzione
dei beni agevolabili distinti a seconda della
loro tipologia. Per gli investimenti effettuati mediante
contratto di leasing si assume il costo sostenuto
dal locatore, senza tenere conto delle eventuali spese di
manutenzione;
– nella colonna 2, l’ammontare degli ammortamenti
relativi ai beni rientranti nella stessa tipologia di quelli
agevolabili per i quali è stata compilata la colonna 1, ad
esclusione degli ammortamenti relativi ai beni che formano
oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo
d’imposta della loro
entrata in funzione. Si precisa che si deve tenere conto anche
degli “ammortamenti figurativi” relativi
ai beni detenuti in leasing ed utilizzati nella medesima
struttura produttiva, vale a dire degli ammortamenti
che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero
stati acquisiti a titolo di proprietà;
– nella colonna 3, l’ammontare dell’investimento netto
pari alla differenza tra l’importo indicato in
colonna 1 e quello indicato in colonna 2.
Le istruzioni fornite per i righi da A2 a A6 valgono anche per i
corrispondenti righi dei riquadri relativi
alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Nel rigo A7 riportare:
– nella colonna 1, la somma degli importi indicati nella colonna
1 dei righi da A2 a A6;
– nella colonna 2, la somma degli importi indicati nella colonna
2 dei righi da A2 a A6;
– nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella colonna
3 dei righi da A2 a A6;
– nella colonna 4, la percentuale di intensità di aiuto prevista
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
per il periodo 2007-2013 in relazione all’area ammissibile alle
deroghe e alla dimensione
dell’impresa;
– nella colonna 5, l’importo del credito d’imposta spettante che
risulta dall’applicazione della percentuale
indicata in colonna 4 all’investimento netto totale indicato in
colonna 3.
Le istruzioni fornite per il rigo A7 valgono anche per i righi
A13, A19, A25, A31, A37 e A43
_______________________________________________________
QUADRO B - DATI RIEPILOGATIVI E DESCRIZIONE
DEL PROGETTO D’INVESTIMENTO
SEZIONE I
Dati di carattere
generale
Nel rigo B1, le caselle 1, 2, 3 e 4, vanno barrate in
corrispondenza della tipologia di progetto di investimento
iniziale cui sono connessi i beni agevolabili descritti nel
quadro A. In particolare, barrare:
– la casella 1, per la creazione di un nuovo stabilimento;
– la casella 2, per l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
– la casella 3, per la diversificazione della produzione di uno
stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
– la casella 4, qualora il progetto d’investimento comporti un
cambiamento fondamentale del processo
di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
Nel caso in cui il progetto rientri nei “grandi progetti di
investimento” va compilata la casella 5 nella
quale deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1”, qualora il progetto di investimento evidenzi costi
ammissibili per un importo complessivo superiore
a 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
“2”, per progetti con spese ammissibili superiori a 100 milioni
di euro per i quali il beneficiario abbia
scelto di limitare l’importo dell’aiuto fruibile, attestandolo
entro la soglia di notifica alla CE;
“3”, per progetti con spese ammissibili superiori a 100 milioni
di euro per i quali il beneficiario abbia
scelto di non limitare l’importo dell’aiuto fruibile entro la
soglia di notifica alla CE.
Nella casella 6, deve essere indicato il numero delle strutture
produttive destinatarie dell’investimento
agevolato per ciascuna delle quali è stato compilato un distinto
quadro A.
_______________________________________________________
SEZIONE II
Dati riepilogativi
Nel rigo B2 va indicato l’ammontare complessivo
dell’investimento e del credito d’imposta relativi
a tutte le strutture produttive destinatarie dei costi/beni
agevolati. In particolare, indicare:
– nella casella 1, l’ammontare complessivo dell’investimento
lordo, riportando la somma degli importi
indicati nella colonna 1 del rigo A44 di tutti i quadri A
compilati;
– nella casella 2, l’ammontare complessivo dell’investimento
netto, riportando la somma degli importi
indicati nella colonna 2 del rigo A44 di tutti i quadri A
compilati;
_______________________________________________________
SEZIONE III
Descrizione
del progetto
d’investimento
Nella sezione occorre riportare, in forma libera, una
descrizione sintetica del progetto di investimento
iniziale cui sono connessi i beni strumentali nuovi oggetto
dell’agevolazione. Deve essere
rappresentato l’intero progetto unitario d’investimento con
riferimento, quindi, anche a beni diversi
da quelli agevolabili nonché, per i progetti avviati a partire
dal 3 giugno 2008, anche ad annualità
diverse da quelle indicate nel quadro A.
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