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15 Voli

Formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate    

Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97

Istruzioni Per La Compilazione

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Premessa

L’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea. Con Decisione C (2008) 380 cor del 25 gennaio 2008 la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto.

L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d’investimento iniziale avviati dal 1° gennaio 2007 e realizzati entro il 31 dicembre 2013.

Oggetto dell’agevolazione sono i beni strumentali nuovi, espressamente elencati nel comma 273 dell’art. 1 della finanziaria 2007, consistenti in: macchinari, impianti, attrezzature varie, brevetti e, limitatamente alle piccole e medie imprese, programmi informatici.

Per fruire del credito d’imposta i soggetti interessati, in conformità a quanto indicato al punto 19 della predetta Decisione, devono presentare all’Agenzia delle entrate un formulario contenente i dati del progetto d’investimento agevolabile.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, l’invio del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d’imposta ed in particolare:

– per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia’ avviati entro il 2 giugno 2008 (prima, cioè, della data di  entrata in vigore del decreto legge n. 97/2008) il formulario deve essere presentato, a pena  di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura per la  trasmissione del formulario;

– per i progetti di investimento avviati a partire dal 3 giugno 2008, la prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta è successiva rispetto a quella riservata ai progetti d’investimento avviati prima della predetta data.

Inoltre, con riferimento ai progetti d’investimento avviati successivamente alla data del 2 giugno 2008, il comma 3 dell’articolo 2 del citato decreto legge ha previsto che le spese agevolabili, esposte nel formulario, debbano essere sostenute, a pena di decadenza, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso,  nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell’anno di accoglimento e al 60 per cento nell’anno successivo. L’utilizzo del credito d’imposta e’ consentito, fatta salva l’ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine previsto per il sostenimento delle spese agevolabili e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell’anno di accoglimento e, per la residua parte, nell’anno successivo.

L’Agenzia delle entrate esamina i formulari secondo l’ordine cronologico di presentazione degli stessi e comunica ai soggetti interessati telematicamente e con  procedura automatizzata il nulla-osta alla fruizione del credito d’imposta nell’esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, negli esercizi successivi. Ai soggetti che hanno presentato il formulario relativo a progetti avviati successivamente al 2 giugno 2008, il nulla-osta è rilasciato entro 30 giorni dalla data della comunicazione attestante l’accoglimento della prenotazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile per il versamento, mediante  compensazione “interna”, delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi; l’eventuale eccedenza  può essere fruita in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’investimento è realizzato.

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Soggetti tenuti alla presentazione del formulario

Il formulario deve essere presentato dai soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione di cui aicommi da 271 a 279 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007.


Il presente formulario può essere utilizzato per comunicare i dati relativi sia a progetti d’investimento già avviati entro il 2 giugno 2008 sia a progetti avviati successivamente alla predetta data, tenendo presente che per ciascun progetto unitario d’investimento deve essere presentato un distinto formulario.


Beneficiari del credito d’imposta sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, inclusi quindi anche gli enti non commerciali relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive
situate nelle aree elencate in premessa.


Per quanto concerne il settore agricolo, il credito d’imposta è riconosciuto - nel rispetto degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale” - alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE, nei soli casi in cui tali attività non siano esercitate da imprenditori agricoli come definiti all’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.


Le imprese operanti nel settore della pesca potranno fruire del credito d’imposta solo dopo che la Commissione europea avrà positivamente valutato l’estensione dell’agevolazione al predetto settore disposta dall’articolo 15, comma 1-bis, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.


Sono esclusi dal beneficio, ai sensi del comma 275 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, nonché nei settori dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Sono, altresì, escluse le imprese in difficoltà finanziaria secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C
244 del 1° ottobre 2004).
 

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Reperibilità del formulario

 

Il formulario è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato, e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.
 

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Modalità e termini di presentazione del formulario

 

Il formulario deve essere presentato al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate esclusivamente
in via telematica, utilizzando il presente modello, nei termini di seguito riportati:


– per i progetti di investimento gia’ avviati alla data del 2 giugno 2008, il formulario deve essere
presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008 alle ore 24.00 del 13 luglio 2008;


– per i progetti di investimento avviati successivamente alla data del 2 giugno 2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008.


Si segnala che in caso di “grande progetto di investimento”, un esemplare del formulario deve essere inviato anche al Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per la Competitività - Direzione Generale per la Politica Industriale - Ufficio XIII Politiche industriali comunitarie (Via Molise 2 – 00187 Roma), al fine di assicurare il rispetto della specifica disciplina comunitaria. La presentazione del formulario al Ministero dello Sviluppo Economico può avvenire anche successivamente a quella effettuata al Centro operativo di Pescara.
 

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario può essere eseguita:
direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate; tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario.

Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.



In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione del formulario o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esso contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario ed all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio del formulario.
L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al beneficiario un esemplare del formulario i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione. Si ricorda che il formulario si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione del formulario a conferma dei dati ivi indicati.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “CREDITOFAS”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
 

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Compilazione del formulario

 

Il formulario è composto dal frontespizio e dai quadri A e B.
Il frontespizio è costituito da due pagine: la prima contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell’impresa beneficiaria, le dichiarazioni che la stessa è tenuta a rilasciare in ordine al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni previste per fruire del credito d’imposta nonché la sottoscrizione del formulario da parte del soggetto beneficiario.
Il quadro A contiene i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento e alla tipologia e ammontate dei beni strumentali ammissibili all’agevolazione.
Il quadro B contiene i dati riepilogativi ed una sezione, da compilare in forma libera, riservata alla descrizione del progetto di investimento agevolabile.
Tutti gli importi da indicare nel formulario vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).

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FRONTESPIZIO

 

Avvio progetto
Deve essere indicato, barrando la relativa casella, se il progetto d’investimento per il quale è presentato il formulario è stato già avviato entro il 2 giugno 2008 ovvero è avviato successivamente alla predetta data.
Nel campo “Data avvio progetto” deve essere indicata la data di avvio dell’investimento, risultante da atti o documenti che diano prova certa dell’inizio del progetto d’investimento.
 

Codice fiscale
Deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa beneficiaria.
 

Codice attività
Deve essere indicato il codice dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria, che può essere desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
 

Dimensione impresa
Barrare la casella corrispondente alla dimensione dell’impresa, così come definita nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. In particolare, barrare una delle caselle GI, MI, PI se trattasi, rispettivamente, di grande impresa, media impresa o piccola impresa.
 

Settore agricolo
Barrare la casella qualora l’impresa svolga attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE.Compilazione del formulario

Si rammenta che beneficiano del credito d’imposta le imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli solo se le stesse non rivestono la qualifica di imprenditori agricoli, così come definiti dall’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 

Discipline specifiche
La casella deve essere barrata dalle imprese operanti in settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa quella relativa ai grandi progetti di investimento, per le quali l’applicazione del beneficio è espressamente subordinata alle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette
discipline dell’Unione europea e alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ove prescritta.
Ad esempio, devono barrare la presente casella le imprese che svolgono la loro attività nel settore dei trasporti.
 

Dati relativi alle persone fisiche
Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.
Inoltre, devono essere indicati i dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, se quest’ultimo è diverso dalla residenza anagrafica.


Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società accomandita semplice).
Il codice corrispondente alla “natura giuridica” dell’impresa beneficiaria, da indicare nella apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione del formulario e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla sede legale e, per i soggetti il cui domicilio fiscale
non coincide con la sede legale, vanno riportati anche quelli del domicilio fiscale.


Residenza / Sede legale / Domicilio fiscale
Devono essere riportati: il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma:RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del comune, la tipologia, l’indirizzo,
il numero civico e la frazione.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco presente nell’Appendice alle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo 1,
disponibile alla data di presentazione del formulario e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.


Soggetti non residenti
Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati, nei campi relativi alla sede legale, i dati della sede estera
e, negli spazi relativi al domicilio fiscale, i dati della sede della stabile organizzazione.
Vanno inoltre compilati i campi relativi allo “Stato estero di residenza”, al “Codice Stato estero” ed al “Codice di identificazione fiscale estero”.
Il “Codice Stato estero” va desunto dall’elenco dei paesi esteri riportato nell’Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione UNICO PF, primo fascicolo, UNICO SC o UNICO ENC, disponibile
alla data di presentazione del formulario e pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla normativa e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, da un’Autorità amministrativa
dello Stato estero.


Dati relativi al rappresentante firmatario del formulario

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale dell’impresa beneficiaria o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive il formulario e, nell’ipotesi in cui il rappresentante legale dell’impresa beneficiaria sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima.
Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione del formulario e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Referente da contattare
Devono essere indicati il cognome e nome del referente incaricato a fornire chiarimenti o ulteriori informazioni in ordine al progetto d’investimento.
 

Recapiti
Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa beneficiaria.
Dichiarazioni dell’impresa beneficiaria
Con la sottoscrizione del formulario, il beneficiario dichiara:
– di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– che l’agevolazione non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale;
– che l’agevolazione non è e non sarà cumulata con il sostegno “de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
– di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il formulario.
Nell’ipotesi in cui il progetto d’investimento per il quale è presentato il formulario sia un “grande progetto d’investimento” l’impresa deve dichiarare, barrando la relativa casella, se ha già presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un esemplare del presente formulario ovvero se lo presenterà successivamente.
Nel caso di impresa operante nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la stessa deve attestare che il progetto di investimento iniziale è coerente e conforme al Piano di Sviluppo Rurale approvato dalla Regione interessata.
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea
Per fruire del credito d’imposta, i beneficiari devono presentare, per effetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 1223, della legge n. 296 del 2006, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
attestando di non aver mai ricevuto ovvero di aver ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di Stato riconosciuti illegali o incompatibili con il mercato
comune dalla Commissione europea. A tal fine, i predetti soggetti, anteriormente all’invio del formulario, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea” approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007, secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento.
Si segnala che sono esonerati da tale adempimento i soggetti che, per fruire di agevolazioni fiscali diverse da quella cui si riferisce il formulario, hanno già trasmesso all’Agenzia delle Entrate la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In merito alla compilazione del riquadro, si precisa che la casella “dichiara di aver presentato” deve essere barrata dai soggetti che, all’atto della trasmissione del formulario, hanno già ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mentre la casella “dichiara di presentare” va barrata dai soggetti che, pur avendo trasmesso la predetta dichiarazione, non hanno ancora ricevuto detta comunicazione.


Richiesta di rinuncia al credito d’imposta
Nell’ipotesi in cui l’impresa per qualsiasi motivo (es. errori commessi nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell’agevolazione o nella compilazione del formulario) intenda annullare gli effetti di un formulario precedentemente inviato, deve presentare apposita rinuncia, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (i quadri A e B non
vanno compilati), riportando nell’apposito campo il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico al formulario presentato.
Si evidenzia che, in caso di rinuncia, il soggetto perde ogni diritto derivante dal formulario precedentemente inviato, compreso l’ordine cronologico acquisito con la presentazione del medesimo;
conseguentemente, un successivo formulario assumerà il nuovo ordine cronologico assegnato automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all’ora della sua trasmissione.
 

Impegno alla presentazione telematica
Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo “Modalità e termini di presentazione del formulario”.

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QUADRO A - DATI RELATIVI ALL’INVESTIMENTO AGEVOLABILE

 

Nel quadro devono essere indicati per ciascuna struttura produttiva i dati dell’investimento agevolabile,    distintamente per anno di realizzazione, tipologia di costi/beni e ammontare dell’investimento e del credito d’imposta.
Si precisa che qualora il progetto unitario d’investimento venga realizzato in più strutture produttive per ciascuna di esse deve essere compilato un distinto quadro A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella “mod. n.” posta in alto a destra.

 

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SEZIONE I

Ubicazione della struttura produttiva

 


Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva cui è destinato il progetto di investimento agevolabile. In particolare, occorre indicare: il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il codice di avviamento postale, il codice regione, la tipologia ( via, piazza, ecc), l’indirizzo, il numero civico e la frazione. Il “codice regione” è desumibile dalla tabella allegata al modello di dichiarazione Unico PF, primo fascicolo, disponibile alla data di presentazione del formulario e pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La casella “Territorio” va compilata qualora la struttura produttiva sia ubicata in una delle aree ammissibili agli aiuti a norma dell’art. 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato CE, delle regioni Abruzzo
e Molise. In particolare, indicare:
– il codice “1”, nel caso in cui la struttura produttiva sia ubicata in una delle aree ammissibili agli aiuti
a norma dell’art. 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato CE, diversa da quelle cosiddette “phasing out”;
– il codice “2”, nel caso in cui la struttura produttiva sia ubicata in una delle aree ammissibili alla deroga, cosiddette “phasing out”. Si segnala che dette aree sono ammesse ad aiuti di Stato solo
per il periodo 2007 e 2008.
Le aree ammissibili alle deroghe ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE, sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, approvata
con Decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. del 28 novembre 2007.
L’elenco dettagliato delle aree ammissibili e dei relativi massimali di intensità di aiuto è consultabile
al seguente indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp.

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SEZIONE II

Tipologia e ammontare dei beni strumentali
nuovi e crediti d’imposta

Nella presente sezione va indicato l’ammontare dell’investimento agevolabile e del relativo credito, distintamente per tipologia di beni e per anno di sostenimento dei costi.
Per i progetti d’investimento avviati entro il 2 giugno 2008, i soggetti beneficiari, potendo pianificare la realizzazione dell’investimento nell’intero periodo agevolato 2007-2013, possono compilare tutte le annualità presenti nel modello.
Per i progetti d’investimento avviati a partire dal 3 giugno 2008, invece, attesi i limiti temporali e quantitativi relativi al sostenimento delle spese agevolabili, introdotti a pena di decadenza dal comma 3 dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 97 del 2008, i soggetti beneficiari possono pianificare l’investimento nell’arco di un triennio e, pertanto, possono compilare un numero massimo di tre riquadri. Inoltre, atteso che nell’anno di accoglimento della prenotazione deve essere sostenuto almeno il 20 per cento delle spese agevolabili e nell’anno successivo almeno il 60 per cento delle predette spese, qualora il beneficiario intenda pianificare l’investimento in un periodo di due o tre anni lo stesso è tenuto a ripartire i relativi costi in misura non inferiore alle predette percentuali. In
tal caso dovrà compilare un numero di riquadri corrispondenti alla pianificazione prescelta ed indicare nel primo riquadro, relativo all’anno di accoglimento della prenotazione, un importo non inferiore al 20 per cento delle spese e nel secondo riquadro, relativo all’anno successivo, un importo non inferiore al 40 per cento. Ciò al fine di rispettare nel biennio le misure minime previste dalla norma (20% del 1° anno + 40% del 2° anno = 60 %). Ovviamente, il beneficiario potrà pur sempre indicare maggiori e/o diverse percentuali d’investimento, fermo restando il rispetto delle predette misure minime (ad esempio: 30% del 1° anno + 30% del 2° anno; 40% del 1° anno + 50% del 2° anno; 50% del 1° anno + 10% del 2° anno).
Il credito d’imposta compete esclusivamente per le acquisizioni di beni strumentali nuovi materiali ed immateriali, ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR. In particolare,
il comma 273 della legge finanziaria 2007 restringe l’ambito dei beni agevolabili alle seguenti categorie:
– macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali oggetto dell’agevolazione;
– programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente
alle piccole e medie imprese;
– brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
Nella determinazione dell’investimento agevolabile i beni nuovi sono assunti al costo di acquisto o di costruzione. Per quanto concerne le acquisizioni mediante contratto di locazione finanziaria, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari, il contratto deve avere la forma
di leasing finanziario e contemplare l’acquisto del bene alla scadenza del contratto di locazione.
L’ammontare dell’investimento ammissibile all’agevolazione è dato, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di beni nuovi, appartenenti alle categorie ammesse, al netto degli ammortamenti dedotti relativi a beni delle medesime categorie, già appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
Nei righi da A2 a A6, occorre indicare:
– nella colonna 1, il costo di acquisto o di costruzione dei beni agevolabili distinti a seconda della
loro tipologia. Per gli investimenti effettuati mediante contratto di leasing si assume il costo sostenuto
dal locatore, senza tenere conto delle eventuali spese di manutenzione;
– nella colonna 2, l’ammontare degli ammortamenti relativi ai beni rientranti nella stessa tipologia di quelli agevolabili per i quali è stata compilata la colonna 1, ad esclusione degli ammortamenti relativi ai beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro
entrata in funzione. Si precisa che si deve tenere conto anche degli “ammortamenti figurativi” relativi
ai beni detenuti in leasing ed utilizzati nella medesima struttura produttiva, vale a dire degli ammortamenti
che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà;
– nella colonna 3, l’ammontare dell’investimento netto pari alla differenza tra l’importo indicato in
colonna 1 e quello indicato in colonna 2.
Le istruzioni fornite per i righi da A2 a A6 valgono anche per i corrispondenti righi dei riquadri relativi
alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Nel rigo A7 riportare:
– nella colonna 1, la somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi da A2 a A6;
– nella colonna 2, la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da A2 a A6;
– nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da A2 a A6;
– nella colonna 4, la percentuale di intensità di aiuto prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
per il periodo 2007-2013 in relazione all’area ammissibile alle deroghe e alla dimensione
dell’impresa;
– nella colonna 5, l’importo del credito d’imposta spettante che risulta dall’applicazione della percentuale
indicata in colonna 4 all’investimento netto totale indicato in colonna 3.
Le istruzioni fornite per il rigo A7 valgono anche per i righi A13, A19, A25, A31, A37 e A43

 

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QUADRO B - DATI RIEPILOGATIVI E DESCRIZIONE
DEL PROGETTO D’INVESTIMENTO


SEZIONE I
Dati di carattere
generale

Nel rigo B1, le caselle 1, 2, 3 e 4, vanno barrate in corrispondenza della tipologia di progetto di investimento
iniziale cui sono connessi i beni agevolabili descritti nel quadro A. In particolare, barrare:
– la casella 1, per la creazione di un nuovo stabilimento;
– la casella 2, per l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
– la casella 3, per la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
– la casella 4, qualora il progetto d’investimento comporti un cambiamento fondamentale del processo
di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
Nel caso in cui il progetto rientri nei “grandi progetti di investimento” va compilata la casella 5 nella
quale deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1”, qualora il progetto di investimento evidenzi costi ammissibili per un importo complessivo superiore
a 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
“2”, per progetti con spese ammissibili superiori a 100 milioni di euro per i quali il beneficiario abbia
scelto di limitare l’importo dell’aiuto fruibile, attestandolo entro la soglia di notifica alla CE;
“3”, per progetti con spese ammissibili superiori a 100 milioni di euro per i quali il beneficiario abbia
scelto di non limitare l’importo dell’aiuto fruibile entro la soglia di notifica alla CE.
Nella casella 6, deve essere indicato il numero delle strutture produttive destinatarie dell’investimento
agevolato per ciascuna delle quali è stato compilato un distinto quadro A.

_______________________________________________________

SEZIONE II
Dati riepilogativi


Nel rigo B2 va indicato l’ammontare complessivo dell’investimento e del credito d’imposta relativi
a tutte le strutture produttive destinatarie dei costi/beni agevolati. In particolare, indicare:
– nella casella 1, l’ammontare complessivo dell’investimento lordo, riportando la somma degli importi
indicati nella colonna 1 del rigo A44 di tutti i quadri A compilati;
– nella casella 2, l’ammontare complessivo dell’investimento netto, riportando la somma degli importi
indicati nella colonna 2 del rigo A44 di tutti i quadri A compilati;

_______________________________________________________

SEZIONE III
Descrizione
del progetto
d’investimento

Nella sezione occorre riportare, in forma libera, una descrizione sintetica del progetto di investimento
iniziale cui sono connessi i beni strumentali nuovi oggetto dell’agevolazione. Deve essere
rappresentato l’intero progetto unitario d’investimento con riferimento, quindi, anche a beni diversi
da quelli agevolabili nonché, per i progetti avviati a partire dal 3 giugno 2008, anche ad annualità
diverse da quelle indicate nel quadro A.

 

 

 

 

 

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