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L’art. 1125 cod. civ. secondo il quale, negli edifici in condominio le spese per la manutenzione e ricostruzione del soffitti, volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall’autonomia privata, sicchè i condomini interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente, oltre ai lavori da eseguire, chi debba sostenere la spesa. Cassazione civile, sezione II, 14 luglio 1981, n. 4)

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