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Usucapione

 

Usucapione

 

Il godimento del bene comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell’usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in un possesso esclusivo con riguardo sia al “corpus” che all’animus incompatibile con il permanere del compossesso altrui. Cassazione Civile, sezione II, 23 giugno 1999, 6382 in Giust civ. 1999, 146

 

Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all’uso comune per il periodo utile all’usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconducibile a costoro l’intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l’imprescindibilità del diritto in comproprietà. Cassazione Civile, sezione II, 2 marzo 1998, n. 2261 in Giust. Civ. Mass. 1998

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