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Portineria
I locali di portineria e quelli destinati
all'abitazione del custode sono di
proprietà di tutti i condomini, compresi
i proprietari che non usufruiscono di tale
servizio quali quelli di negozi con
ingresso direttamente dalla via pubblica.
Le spese di portineria (salari e contributi previdenziali, materiale di pulizia, spese per l'alloggio del custode ecc.) si ripartiscono in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini salvo attribuzione quote differenti a coloro che usufruiscono in misura diversa del servizio.
Negli edifici con più ingressi e più portieri le spese sono a carico del gruppo interessato e non di tutti i condomini.
Il portiere
Particolare importanza deve essere
riconosciuta alla figura del portiere,
specie dopo la stesura definitiva del
contratto collettivo nazionale di lavoro
diffusa nei primi giorni di marzo 2000.Il
nuovo contratto presenta numerose novità
sia dal punto di vista formale, sia dal
punto di vista dei contenuti.
Una prima importante innovazione concerne il sistema di inquadramento dei lavoratori.
E' stata, infatti concordata una nuova modalità di classificazione del personale basata su tre categorie ciascuna delle quali è suddivisa in più livelli:
portieri;
operai addetti alla pulizia, manutenzione e conduzione impianti;
impiegati.
E' importante ricordare che è stato
rimosso il divieto, gravante sul portiere.
di esercitare altra attività lavorativa
nello stabile. Ai sensi dell''art. 22,
comma 4, del nuovo CCNL, al portiere è
ora consentito, nell’alloggio di
servizio al di fuori dell''orario di
lavoro, l’esercizio di altre attività
lavorative, a condizione che le stesse non
comportino afflusso di pubblico o disturbo
ai condomini.
Assunzione
Come procedere ad una
regolare assunzione del portiere senza
correre il rischio d''incappare in qualche
errore? In primis:
- nella lettera di assunzione a mente
dell''art.27. comma 2. del testo
contrattuale,dovranno essere inserite le
informazioni concernenti le modalità per
l''accesso dei lavoratori alle prestazioni
di malattia.
Inoltre
- fra i documenti che il lavoratore è tenuto a presentare. su richiesta del datore di lavoro all''atto dell''assunzione. vi è anche l''attestato di frequenza al corso di cui al decreto legislativo n.626/1994, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore;
qualora il lavoratore sia sprovvisto di tale attestato. egli dovrà comunque frequentare il predetto corso una volta completato il periodo di prova.
Periodo di prova
La stipulazione del patto di prova deve
risultare da atto scritto, a pena della
nullità dell''assunzione in prova e della
automatica conversione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.Durante il
periodo di prova. entrambe le parti
possono risolvere il rapporto in qualsiasi
momento. Fa eccezione il rapporto
portierato, per la cui risoluzione è
previsto un preavviso di dieci giorni.
Contratti di formazione lavoro
Possono essere stipulati contratti di formazione e lavoro diretti al conseguimento di professionalità intermedie (la durata per questi contratti è di 18 mesi) e elevate (la durata per questi contratti è di 24 mesi). La retribuzione iniziale. applicabile per tutta la durata del contratto, è pari a quella contrattualmente prevista per i lavoratori dello stesso profilo professionale ridotta dell''8% per la prima metà del periodo e del 5% per la seconda metà.
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