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Parcheggi

 

Pargheggi

In base alla normativa vigente si possono individuare diverse categorie di parcheggi:

  • i parcheggi realizzati prima dell'entrata in vigore della 765/1967 che sono sottoposti alle regole di diritto comune contenute nel codice civile; il loro uso e la loro alienazione sono del tutto liberi

  • parcheggi realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 765/1967, ma prima dell'entrata in vigore della legge 47/1985, che sono regolati dall'art.18 della legge 765/1967 ; loro alienazione e la loro utilizzazione sono vincolati all'unità immobiliare;

  • i parcheggi realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 47/1985, ma prima dell'entrata in vigore della legge 122/1989, regolati dall'art. 26 della legge 47/1985;

  • i parcheggi realizzati in attuazione della legge 122/1989, per i quali l'alienazione e l'utilizzazione sono sicuramente vincolate all'unità immobiliare. La più recente normativa prevede che:

  • è possibile costruire parcheggi - da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari - anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, oltre che nel sottosuolo dell''edificio di proprietà;

  • si richiede, però, di rispettare sempre i piani urbani del traffico e di tenere conto dell'uso della superficie sovrastante;

  • inoltre, la realizzazione dei parcheggi deve avvenire compatibilmente con la tutela dei corpi idrici;

  • i parcheggi da realizzare nel sottosuolo delle aree pertinenziali esterne al fabbricato, però, devono essere destinati all'uso esclusivo dei residenti e non ad altri soggetti diversi da questi; per effetto di tale precisazione e della generale destinazione dei parcheggi a pertinenza delle singole unità immobiliari è corretto concludere che i parcheggi devono essere considerati legati da vincolo alle unità immobiliari di proprietà di coloro che li hanno realizzati;

  • le nuove previsioni si possono applicare soltanto per quanto riguarda i parcheggi che vengono realizzati nel sottosuolo degli immobili (quelli interrati quindi);

  • l'approvazione da parte dell'assemblea è necessaria soltanto se l''area su cui si vogliono realizzare i parcheggi è di proprietà comune e non serve, invece, nel caso in cui per i parcheggi dev’essere utilizzata un'area di proprietà non condominiale.

 

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