sito ottimizzato per Internet Explorer |
|
Home | Servizi | Annunci Immobiliari | Pubblicità | | Glossario | Articoli | Scadenze | FAQ | Contatti |
Per distinguere fra il lastrico solare di proprietà comune e terrazza a livello di proprietà esclusiva, occorre considerare la diversa struttura e funzionalità dell’opera , che nel caso del lastrico solare è destinata principalmente alla copertura dell’edificio, mentre nel caso della terrazza a livello la funzione principale è quella di dare aria, luce e veduta ai piani laterali dell’edificio, per cui deve considerarsi come facente parte dell’appartamento da cui vi si accede e al servizio del quale è destinata.
Il codice civile nomina il lastrico solare elencando le parti comuni dell'edificio all'art. 1117 n. 1. facendo capire chiaramente che il regime giuridico del lastrico solare è del tutto parificato a quello del tetto, inteso in senso tradizionale.Nella pratica, alla situazione giuridica del lastrico solare viene equiparata anche quella della terrazza a livello.
Il codice civile menziona nuovamente il lastrico solare in altre disposizioni:
all'art. 1123, comma 3: nel caso in cui l'edificio abbia più lastrici solari che sono destinati a servire soltanto una parte dell'intero fabbricato (ma la stessa regola vale per le scale, i cortili e le altre opere o gli altri impianti che pure servono una sola parte dell'intero fabbricato) le spese originate dalla loro manutenzione sono a carico esclusivamente dei condomini che ne traggono utilità;
all'art. 1124: sulla manutenzione e ricostruzione delle scale, dopo avere stabilito che le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono e che la relativa spesa è ripartita fra essi per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo, al comma 2 aggiunge che, al fine del concorso nella metà della spesa che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani, insieme alle cantine, ai palchi morti, alle soffitte o camere a tetto, anche i lastrici solari qualora non siano di proprietà comune;lastrico solare comune .
all'art. 1126: in materia di lastrici solari di uso esclusivo, prevede che quando 'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare, mentre gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo cui il lastrico solare serve;
all'art. 1127: comma 1: dopo avere stabilito che il proprietario dell''ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo, riconosce la facoltà di sopraelevare anche a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare;
all'art. 1127, comma 4: stabilisce che chi realizza la sopraelevazione, oltre a dover pagare agli altri condomini un'indennità. è tenuto a ricostruire il lastrico solare che i condomini avevano il diritto di usare.
Nel caso del
lastrico
solare di
proprietà
esclusiva di
un
condomino,
il
parapetto,
così come il
piano di
calpestio,
servono in
modo
prevalente
all'uso
particolare
del singolo
proprietario,
piuttosto
che a quello
degli altri
condomini a
cui il
lastrico non
è comune. Il
parapetto,
infatti,
permette al
proprietario
di sporgersi
e di
affacciarsi
senza
incorrere in
pericoli
mentre il
piano di
calpestio si
sovrappone
al manto
impermeabile
per
consentire
che del
lastrico
venga fatto
un uso più
intenso di
quello
insito nella
sua funzione
di riparo,
così da
permetterne
la
praticabilità
anche alle
persone. Al
contrario,
la
destinazione
d'uso si
estende
anche agli
altri
condomini di
quella parte
di edificio
cui il
lastrico
serve da
copertura
per le parti
di lastrico
che
assolvono,
al pari di
un tetto, la
funzione
tipica di
protezione
dell'edificio
dagli
effetti
degli agenti
atmosferici,
quale è
assolta dal
manto
impermeabile
dalle
strutture
sottostanti.
Corte
Appello
Milano 5
dicembre
2000
|
Cerca per tag |
| annunci | mutui |
| tassi | annunci immobiliari | articoli |
| casa | compravendita | impresa |
| prestiti | successioni | banche |
| link | economia | meteo |
| regioni | news | |
| vedere | strumenti | casa |
| locazione | portabilità | napoli |
| risorse | acquisto della casa | info |
| fag | catasto on line |
![]() |
|
Condominio: guida alle principali regole condominiali |
| vademecum del condominio | amministratore | antenne |
| ascensore | assemblee condominiali | autorimesse |
| canne fumarie | citofono | condono edilizio |
| conduttore | coniugi(separazione dei beni) | cortile |
| danni | decoro | architettonico |
| disinfestazione | distanze legali | documentazione contabile |
| facciata | fascicolo del fabbricato | finestre |
| fognatura fondazioni | fosse biologiche | frontalini |
| giardino | grondaie | immissioni |
| ingressi | innovazioni | lastrico solare |
| locali comuni | locazione parti comuni | morosità |
| muri | parcheggi | parti comuni |
| passi carrai | perimetro edificio | pertinenze |
| piscina condominiale | portineria | regolamento condominiale |
| rifiuti | riscaldamento | scale |
| soffitti e solai | sottotetto | spese di pulizia |
| suolo e sottosuolo | supercondominio | tabella millesimale |
| terrazza | tetto | tributi |
| usucapione | usufrutto | verande |
| verbale di assemblea | volte | voto |
![]() |
| Più informazioni sulla casa |
| Risorse |
|
|
| Compravendita |
| Mutui |
|
|
| Glossario |
| Strumenti |
Sponsor Links |