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Documentazione Contabile

Documentazione Contabile

Non costituisce causa di invalidità della delibera di approvazione del consuntivo delle spese relative all''esercizio condominiale, l''assenza materiale in assemblea della documentazione contabile a supporto del conto, laddove nessuno dei partecipanti abbia richiesto di esaminare detta documentazione e non vi sia alcuna prova che l''amministratore ne abbia negato la visione nei giorni precedenti l'assemblea in cui era obbligato a tenere la contabilità a disposizione dei condomini (Tribunale di Bologna 25 marzo 1999, in Arch. Loc. 1999, 639)

Il diritto di esaminare la documentazione contabile e amministrativa del condominio deve essere riconosciuto al condomino in misura e con larghezza tale da consentirgli un controllo effettivo sull'operato dell''amministratore. Pertanto il condomino ha diritto di estrarre, a proprie spese, copia di tutta la documentazione relativa alla gestione da approvarsi in sede di assemblea, prima della riunione e comunque in tempo utile a consentirgli un esame approfondito dei documenti ed un riscontro effettivo della gestione. (Nella fattispecie l''amministratore aveva respinto la richiesta di visione ed estrazione di copie, avanzata prima della riunione dell''assemblea, sul presupposto che la documentazione "de qua" può essere posta a disposizione dei condomini soltanto in sede di assemblea e che il rilascio di copie, limitato peraltro a documenti determinati, deve essere giustificato da un interesse specifico del richiedente (Tribunale di Genova 21 ottobre 1998, in Arch. Loc. 1998, 881)

In tema di comunione dei diritti reali ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall''amministratore del condominio l''esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell''assemblea) e senza l''onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dei documenti), purché l''esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all''attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti. (Cass. iv. Sez. II, 26 agosto 1998 n. 8460 in Giust. Civ. Mass.1998, 1775)

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