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Condutture

Conduttore

La volontà di valorizzare sempre più intensamente la proprietà di un edificio porta ad aggiungere in molte unità immobiliari servizi igienici e a valutare quindi l'opportuna dislocazione dei tubi di  scarico. Un'affrettata potrebbe portare ad inquadrarlo nell'ambito dell'art. 889 c.c. che dispone quali debbano essere le distanze per  fosse e canali.

Ma un più approfondito studio problema in un altro ambito: quello dell'art.1102 c.c. Questo articolo, infatti, evidenzia che l’uso più intenso della cosa comune non sia legittimo solo quando alteri la destinazione della cosa  stessa e non impedisca agli altri compartecipanti di farne parimenti uso.
Il lavoro cioè che si vuole realizzare non dovrà essere tale da ostacolarne  uno uguale a nessuno dei partecipanti alla proprietà comune a proprio beneficio.

Pertanto, la creazione di un nuovo servizio igienico nella proprietà di un condomino, che comporta ovviamente tubazioni di scarico, rientra in questo  ambito. E in tale ambito rimane anche se le condutture, ad uso di un singolo condomino, siano alloggiate nel solaio che separa due piani prima di trovare  l’innesto con la tubazione comune a tutti gli altri scarichi di smaltimento delle acque luride.

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