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Condono edilizio

Condono Edilizio

La deliberazione dell''assemblea dei condomini, la quale, ai fini
della sanatoria degli abusivismi edilizi di cui alla l. 28 febbraio 1985 n. 47, determini la ripartizione fra i condomini delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in base alle superfici dei singoli appartamenti anziché in base ai millesimi di proprietà, non è affetta  da nullità né per contrasto con norme imperative né sotto il profilo  della lesione dei diritti individuali dei condomini, in considerazione della rispondenza di detto criterio a quelli previsti dagli art. 34 e 51 della citata legge. (Cass. Civ. sez. II, 11 novembre 1992 n. 12125).

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