caseper.it                 

sito ottimizzato per Internet Explorer   

Home Servizi | Annunci Immobiliari  | Pubblicità  |  | Glossario  | Articoli  | Scadenze | FAQ | Contatti

15 Voli

aSCENSORE

Ascensore:proprietà di tutti i condomini

L’ascensore è da considerarsi di proprietà di tutti i condomini, compresi coloro che non lo usano.

L’istallazione in un edificio di un ascensore in condominio di cui prima era sprovvisto costituisce una innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui al quinto coma dell’art.1136 c.c. secondo cui l’approvazione deve avvenire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.

Dovendosi installare l’ascensore dove alcuni condomini non intendono trarne vantaggio e rinunciano a servirsene (i proprietari di botteghe o di appartamenti a piano terra). La spesa di impianto va ripartita fra i condomini dei piani superiori a quello di partenza della cabina, mentre i proprietari delle botteghe e dei locali situati al piano di partenza sono esonerati dal contribuire alla spesa.

La ripartizione delle spese di esercizio di ascensori deve farsi in proporzione all’altezza dei piani, trattandosi di servizi destinati a servire i condomini in misura diversa, trova applicazione il criterio generale suggerito dal secondo comma dall’art.1123 che dispone la ripartizione all’uso che ciascuno può fare del servizio.

Quando vi sono diversi ascensori si applica anche il criterio enunciato dal terzo comma del citato art.1123, nel senso che le spese relative ad ogni ascensore si dividono soltanto fra i condomini che ne possono trarre utilità . Ciò si può verificare quando vi siano diverse parti dell’edificio, oppure diverse scale, e ognuna sia dotata di ascensore, per cui è logico che la ripartizione delle spese venga eseguita separatamente per ogni ascensore; ma può verificarsi anche quando negli edifici di notevole altezza vi siano contemporaneamente nella stessa scala ascensori che fermano a tutti i piani ed altri ascensori diretti che cominciano a fermare soltanto dopo un determinato numero di piani.

Riguardo la ripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori ci deve essere il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà.

Gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all’ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l’ascensore della sua unità strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomìni , in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà.

Le spese per il mantenimento e per l’uso dell’ascensore vanno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso cui lo stesso è posto al servizio, mentre quelle che riguardano l’impianto come tale, per le modificazioni e migliorie, vanno sopportate dai comproprietari in ragioni dei rispettivi millesimi.


 

 

15 Voli

 
Più informazioni sulla casa

Per L'acquirente è  importante venire a conoscenza di tutte le informazioni     adeguate    dal venditore per  evitare  dispute legali.......

 
Risorse

 

Compravendita
 
Mutui

 

Glossario
 
Strumenti
 

Sponsor Links