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credito d'imposta per riacquistare la prima casa

 

chi Può usufruirne 

A favore di coloro che vendono l’immobile per il quale al momento dell’acquisto hanno fruito dei benefici previsti per la “prima casa” (descritti al capitolo 2), la normativa vigente riconosce un credito d’imposta se entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso costituente “prima casa”.

Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “prima casa”, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

Imposta di registro pagata sul primo acquisto

Imposta di registro dovuta sul secondo acquisto

3.750 euro

3.500 euro

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

3.500 euro

la differenza (250 euro) non può essere chiesta a rimborso

Il credito d’imposta compete anche quando si acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta.

Nel caso del contratto di appalto, per fruire del beneficio è richiesto che lo stesso sia redatto in forma scritta e registrato.

Può usufruire del credito d’imposta anche chi ha acquistato l’abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha formalmente usufruito delle agevolazioni “prima casa”) ma comunque non prima dell’entrata in vigore della legge n. 168 del 1982.

In tal caso è però richiesto che l’acquirente, già allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della “prima casa”.

 

Chi può usufruirne

Come si utilizza

Quando non spetta

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