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Pubblicate le tanto attese Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Lo scorso 10 luglio è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 il Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, che colma un vuoto normativo di quasi 3 anni.
Le linee guida fissano a livello nazionale i parametri per i servizi di certificazione, come
previsto e richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e fanno seguito al Decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Il DM 26 giugno 2009 definisce:
■le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
■gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra
lo Stato e le regioni.
Per quanto riguarda il primo punto, le guida definiscono un sistema di certificazione energetica
degli edifici in grado di:
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Come indicato nel decreto, gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni e tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione. La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Per quanto concerne il secondo punto, nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:
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le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;
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Ai fini di una applicazione omogenea della certificazione energetica, le regioni e le province autonome che alla data della pubblicazione del dm 26/06/2009 abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE con leggi regionali, devono adottare delle misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle nuove Linee guida nazionali.
Le regioni e le province autonome devono provvedere affinché i provvedimenti regionali siano coerenti con gli elementi essenziali previsti dai precedenti 6 punti.
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