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Gli annunci immobiliari dovranno essere più trasparenti per quanto la certificazione energetica.

L’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2012, di riportare negli annunci immobiliari l’indice di prestazione energetica indicato nell’ACE, così come disposto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011.

L’obbligo di dichiarare l’indice di prestazione energetica riguarda tutti gli annunci immobiliari, siano essi diffusi tramite volantini, cartelli, televisione o pubblicati su Internet.

Negli annunci immobiliari di vendita approda la classe energetica del 2 gennaio 2012.
Il citato art. del DLgs. n. 28/2011 si riferisce espressamente all’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (ACE).

L’indice di prestazione energetica si riflette in un dato numerico ed è espresso in Kwh/mq per anno o in Kwh/mc per anno. È un dato molto espressivo e puntuale per un
pubblico di tecnici, meno eloquente e addirittura criptico, di per sé inteso, per il cittadino comune. In ragione del valore dell’EPgl, in sede di certificazione energetica, l’immobile viene classificato.

La classe energetica sintetizza il grado di efficienza dell’immobile in termini alfabetici (la miglior classe è la A+, seguono quindi la A, la B, la C e così via fino alla peggiore,
che è la classe G).

La Lombardia con DGR 24 novembre 2011 n. IX/2555 e l''Emilia Romagna con DGR 26 settembre 2011 n. 1366,hanno introdotto l’obbligo di indicare, oltre al valore dell’indice, anche la classe energetica negli annunci immobiliari.

In Lombardia, Regione che si è posta all’avanguardia in materia, la DGR 24 novembre 2011 n. IX/2555 prescrive, tuttavia, che, dal 1° gennaio 2012, negli annunci immobiliari
relativi ad edifici in costruzione, occorre indicare: l’EPi (fabbisogno di energia primaria annua per il riscaldamento) espresso in Kwh/mq anno o Kwh/mc anno) e risultante
dalla relazione presentata in Comune ex art. 28 della L. 10/91; la classe energetica corrispondente.

Eventuali sanzioni per chi non lo rispetta, lasciando in questo modo piena libertà di omettere il dato senza alcuna
conseguenza pecuniaria per i trasgressori. Unica eccezione è invece la Regione Lombardia, la quale, con un’apprezzabile lungimiranza, ha previsto una multa fino a 5.000 euro in caso di inadempienza.

 

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