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LOCAZIONI VACANZE - CANONE E DURATA NON HANNO VINCOLI

 

Si tratta dei contratti che riguardano le abitazioni per vacanze (seconde case), i box auto, le case classificate in Catasto come di lusso (categoria A/1) o le ville (categoria A/8), così come gli immobili vincolati dalle Soprintendenze come beni storici, o artistico-culturali.

Condizioni principali - Il canone e i suoi aggiornamenti sono liberamente stipulabili. La durata ha solo un limite massimo di 30 anni. Se è prefissata contrattualmente, non è necessaria preventiva disdetta, se non è previsto rinnovo tacito. Se non è prefissata è pari ad un anno, quando l'immobile non è arredato, e alla scadenza della rata di canone, quando l'immobile è arredato.

Suddivisione delle spese - In mancanza di accordi, è quella stabilita dal Codice civile (piccole riparazioni e guasti dovuti da colpa e dolo a carico dell'inquilino). Negli affitti delle seconde case è comune anticipare un forfait a titolo di copertura delle spese.

 

 

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