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LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO  Approfondimenti

 

Oltre agli affitti a canone libero le norme prevedono due "famiglie" di contratti: quelli le cui condizioni sono previste in accordi territoriali sottoscritti tra le associazioni dei proprietari ed inquilini (convenzionati) e quelli a canone e durata del tutto liberi.


Le caratteristiche delle
locazioni convenzionate dette anche a canone concordato sono le seguenti:

Canoni. Sono fissati località per località, e addirittura zona per zona, a seconda del quartiere, delle condizioni dell'appartamento e del palazzo (stato di manutenzione e dotazioni) dei metri quadrati delle abitazioni (talvolta con incrementi per i mini-alloggi). Proprietario ed inquilino scelgono il canone, che deve essere fissato in una fascia compresa tra un minimo ed un massimo al metro quadro. A questa regola fanno eccezione i contratti transitori che sono a canone prefissato solo nei capoluoghi di provincia e nei comuni confinanti con le "aree metropolitane" delle 11 maggiori città italiane. In queste zone comunque, gli accordi locali varati nel 2003 possono prevedere incrementi fino al 30% dei canoni base stabiliti per le locazioni di "3+ 2" anni.

Aggiornamenti del canone. Sono pari al 75% dell'indice Istat sul costo annuo della vita e vanno richiesti dal proprietario tramite raccomandata.

Durata. Vi sono affitti tradizionali, della durata di tre anni più altri due di rinnovo automatico. Affitti transitori, di durata da 1 a 18 mesi: sono concessi a patto di provare la necessità della locazione per breve periodo del proprietario (per esempio il fatto di voler vendere l'appartamento o destinarlo ai figli) o dell'inquilino (che ad esempio, è trasferito per uno stage di lavoro). Vi sono infine locazioni per studenti, di durata da sei mesi a tre anni, stipulabili anche con una pluralità di inquilini.

Spese e tipi di contratto. I criteri di ripartizione delle spese all'interno dell'appartamento e nel condominio sono dal 2003 prefissati attraverso il decreto ministeriale 30 dicembre 2002. Anche i moduli contrattuali sono stati rigidamente prescritti a livello nazionale dallo stesso decreto.

Disdetta e rinnovo. Per gli affitti di tre più due anni di durata valgono le stesse regole previste per il canone libero. Per gli affitti transitori il rinnovo è possibile, purché il proprietario e l'inquilino confermino il permanere di questa esigenza tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Negli affitti a studenti il primo rinnovo è automatico, salvo disdetta solo da parte dell'inquilino.

Deposito cauzionale. Vale lo stesso discorso delle locazioni a canone libero, salvo diverse previsioni degli accordi locali.

 

 

 

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